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Ordinanza

Ordinanza n. 61/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento emesso dalla Prefettura Reggio Calabria - Area I - Prot. Uscita -OMISSIS- del 06/02/2026, notificato via PEC in pari data, con cui è stata data comunicazione di informativa interdittiva antimafia; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202600091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono contestazioni relative all'adeguatezza della motivazione, alla valutazione del contraddittorio endoprocedimentale, all'attualità e significatività del quadro indiziario e alla rilevanza di rapporti ritenuti risalenti nel tempo. La Prefettura ha fondato l'interdittiva su un procedimento penale a carico del titolare dell'impresa per i reati indicati nel provvedimento, sui plurimi contatti intrattenuti nel 2021 con soggetti coinvolti in un procedimento penale per associazione mafiosa, sulle cointeressenze con una società sottoposta dapprima a controllo giudiziario e successivamente ad amministrazione giudiziaria, su ulteriori collegamenti societari e sulle frequentazioni, anche recenti, con soggetti collegati al contesto criminale operante nel settore turistico-ricettivo di Scilla. È stata inoltre contestata la mancata rinnovazione dell'informazione antimafia nei confronti della società collegata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris, con valutazione propria della fase sommaria. Ha ritenuto che l'informativa dia adeguatamente conto, seppure sinteticamente, degli esiti del contraddittorio endoprocedimentale e delle ragioni del dissenso rispetto alle osservazioni dell'impresa. Il quadro indiziario è stato giudicato prima facie idoneo, per attualità, concretezza ed eterogeneità, a sostenere la prognosi di condizionamento mafioso non occasionale. Il giudice ha valorizzato il procedimento penale a carico del titolare, i contatti del 2021 con soggetti coinvolti nell'operazione di polizia, le cointeressenze societarie, i rapporti con soggetti ritenuti contigui ad ambienti mafiosi e le frequentazioni anche recenti. Ha ritenuto non decisiva la mancata rinnovazione dell'informativa antimafia nei confronti della società collegata, poiché questa era stata sottoposta a misure di prevenzione giurisdizionali, dapprima il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 e poi l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 del medesimo decreto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 800 euro in favore del Ministero dell'Interno, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.

  • art. 34 d.lgs. 159/2011

    Rileva quale base dell'amministrazione giudiziaria cui è stata sottoposta la società collegata, misura considerata dal giudice nel valutare l'assenza di necessità di una rinnovazione dell'informativa antimafia.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Rileva quale base del controllo giudiziario precedentemente disposto nei confronti della società collegata; la sottoposizione a tale misura, seguita dall'amministrazione giudiziaria, è stata ritenuta incompatibile con l'argomento fondato sulla mancata rinnovazione dell'informativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche citate nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un'informativa interdittiva antimafia presenta il necessario fumus quando il provvedimento espone, anche sinteticamente, gli esiti del contraddittorio endoprocedimentale e le ragioni per cui l'autorità prefettizia non ha accolto le osservazioni dell'interessato.
  • La prognosi di condizionamento mafioso può ritenersi prima facie adeguatamente sostenuta da un quadro indiziario complessivo caratterizzato da attualità, concretezza ed eterogeneità degli elementi, senza che sia necessaria la prova di un condizionamento già consumato.
  • La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa può fondarsi congiuntamente su procedimenti penali, contatti con soggetti coinvolti in associazioni mafiose, cointeressenze societarie, gestione di fatto di imprese colpite da misure di prevenzione e frequentazioni anche recenti; tali elementi devono essere apprezzati nel loro insieme.
  • La sottoposizione di una società collegata dapprima al controllo giudiziario e successivamente all'amministrazione giudiziaria costituisce un elemento rilevante nella valutazione prefettizia del rischio e può rendere non decisiva la mancata rinnovazione dell'informazione antimafia nei suoi confronti.
  • La circostanza che alcuni contatti siano risalenti nel tempo non esclude, di per sé, la rilevanza del quadro indiziario quando essi si inseriscano, insieme ad altri elementi anche recenti e a cointeressenze societarie, in una prognosi complessiva di condizionamento mafioso non occasionale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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