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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01160/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 16/09/2025 che aveva accolto la richiesta di archiviazione nei confronti di Armando Spataro e Stefano Lombardi per il reato di cui all'art. 328 c.p., rigettando l'opposizione proposta dalla persona offesa. Il ricorrente deduceva abnormità del provvedimento sia in senso strutturale (sostenendo che l'archiviazione sarebbe stata disposta anche nei confronti di Lombardi nonostante la richiesta avesse riguardato espressamente solo Spataro) sia in senso funzionale (contestando un travisamento dei fatti e una motivazione ultronea rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione non è impugnabile per cassazione ma può essere reclamata dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., e comunque solo nei casi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, c.p.p., ipotesi non prospettata dal ricorrente. Inoltre la Corte ha ritenuto infondate le censure di abnormità, qualificandole come meri rilievi di merito sulle valutazioni del GIP e non idonee a fondare l'impugnazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato la rimessione giurisdizionale delle ordinanze di archiviazione: dopo tale legge l'ordinanza di archiviazione non è impugnabile per cassazione ma è reclamabile al tribunale monocratico nei limiti e nei casi previsti dall'ordinamento.

  • art. 328 cod. pen.

    Norma che individua il reato contestato agli odierni resistenti; la Corte si limita a riportarne la fattispecie come oggetto del procedimento, senza entrare nel merito della configurabilità del reato nell'ambito del giudizio di ammissibilità.

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Individua il rimedio del reclamo al tribunale monocratico contro l'ordinanza di archiviazione; la Corte ricorda che tale rimedio è l'unico canale esperibile dopo la legge del 2017 e che la cassazione non è consentita salvo i casi di nullità espressamente previsti.

  • art. 127, comma 5, cod. proc. pen.

    Limita il reclamo al tribunale ai casi di nullità previsti dalla norma; la Corte osserva che il ricorrente non ha prospettato tali ipotesi, per cui non sussiste base per qualificare l'impugnazione come reclamo efficace.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare i limiti procedurali dell'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione dopo la riforma; in sostanza preclude l'uso della cassazione per tale tipo di provvedimento qualora non sussistano i presupposti di legge.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che le valutazioni operate nel corso delle indagini preliminari non sono definitive: l'indagine può essere riaperta secondo le norme, e quindi rilievi critici sulle valutazioni del GIP costituiscono, in molti casi, mere questioni di merito non idonee a fondare abnormità del provvedimento.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Citato in relazione alle pronunce consequenziali alla dichiarazione di inammissibilità; la Corte applica le disposizioni procedurali relative agli effetti della decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 103/2017, l'ordinanza di archiviazione non è impugnabile per cassazione: l'unico rimedio ordinario è il reclamo al tribunale monocratico previsto dall'art. 410-bis c.p.p., e solo nei casi di nullità indicati dall'art. 127 c.p.p.
  • Le censure che si risolvono in meri rilievi di merito sulle valutazioni del GIP (es. diversa valutazione delle fonti o delle acquisizioni probatorie) non costituiscono di per sé abnormità idonea a fondare l'impugnazione in cassazione o a valere come motivo di annullamento dell'archiviazione.
  • Per contestare validamente un'ordinanza di archiviazione è necessario prospettare vizi processuali o di nullità specificamente previsti dalla legge; casi di travisamento dei fatti devono essere dimostrati con elementi che escano dall'ambito delle semplici divergenze valutative.
  • Se la richiesta di archiviazione del PM riguarda più posizioni, l'archiviazione può essere disposta nei confronti di tutti i soggetti indicati; una presunta 'archiviazione erronea' di singole posizioni va documentata in modo chiaro, non solo dedotta in termini generici.
  • Le indagini preliminari non sono definitive e possono essere riaperte: ciò riduce la portata delle critiche che lamentano decisioni 'irreversibili' del GIP in sede di archiviazione.

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