Cassazione Penale, Sentenza n. 16198/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colucci ha impugnato la sentenza di condanna per i reati di raggion fatta e lesioni sostenendo che la Corte di Cassazione non aveva rilevato la sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione. Ha dedotto che il fatto si era esaurito il 21 aprile 2017, che il termine prescrizionale massimo era di sette anni e sei mesi e che, computati gli effetti di sospensione legati all'emergenza Covid (art. 83 d.l. n. 18/2020), la prescrizione è maturata il 5 gennaio 2025, dunque prima della pronuncia della sentenza di cassazione del 25 giugno 2025. Ha inoltre censurato la decisione della Corte territoriale che aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione per appello per presunta inosservanza del termine a comparire di venti giorni, rilevando che nel verbale di udienza l'eccezione era stata sollevata tempestivamente e che la rinnovazione della notifica non era perfezionata nei termini sostenuti dalla Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione, ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis per la specificità e la documentazione della questione, ha ritenuto che la mancata rilevazione della prescrizione nella precedente decisione costituisse un errore di fatto (svista) non affrontato. Ha revocato la propria sentenza n. 27286/2025 e annullato senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 10/10/2024 perché i reati sono estinti per prescrizione maturata il 5 gennaio 2025, salvo la conferma della condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili ove ricorrano le condizioni dell'art. 578 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Strumento straordinario utilizzabile quando la Corte di legittimità ha omesso di rilevare una causa estintiva (prescrizione) per una svista percettiva; ammissibile se il ricorrente dimostra che si tratta di errore di fatto e non di valutazione giuridica autonoma
art. 83 d.l. n. 18/2020 (sospensioni Covid)
periodo di sospensione previsto dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020
Tale sospensione è stata computata nel calcolo del termine di prescrizione, con conseguente anticipo della data di estinzione del reato
art. 159 comma 2 cod. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, Legge Orlando)
disposizione non applicabile per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017
La sospensione del corso della prescrizione durante le fasi di appello e cassazione introdotta dalla Legge Orlando si applica ai reati commessi dopo il 3 agosto 2017; nel caso concreto non rilevava
art. 601 comma 3 cod. proc. pen.
Norma relativa al termine a comparire per la parte citata; la Corte ha valutato il contenuto del verbale di udienza e ritenuto che l'eccezione relativa a tale termine non fosse stata prospettata nella forma dedotta dal ricorrente
Prevede che la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili possa comunque essere confermata quando permangono i presupposti civilistici; la Corte ha confermato la condanna generica al risarcimento nonostante l'estinzione penale
Massime di principio
- La prescrizione sopravvenuta prima della pronuncia di una decisione di legittimità deve essere rilevata; se la Corte di Cassazione omette di esaminare la questione e rigetta il ricorso (non dichiarandolo inammissibile), il rimedio previsto dall'art. 625-bis è ammissibile se l'omissione è una svista percettiva e non il frutto di una valutazione giuridica autonoma
- Nel computo della prescrizione vanno considerate le cause di sospensione previste da leggi straordinarie (es. sospensioni Covid), e tali periodi possono anticipare la data di estinzione rendendo prescritti i reati prima della pronuncia
- La sospensione della prescrizione durante le fasi di appello e cassazione introdotta dalla Legge Orlando si applica solo ai reati commessi dopo la data di riferimento (3 agosto 2017); occorre verificare la data del fatto per stabilire l'applicabilità
- Le eccezioni procedurali relative a nullità o vizio della notifica devono risultare chiaramente dal verbale di udienza e dalla documentazione: l'interpretazione letterale del verbale da parte del giudice può determinare l'accoglimento o il rigetto dell'eccezione
- L'estinzione del reato per prescrizione comporta l'annullamento degli effetti penali della sentenza, ma la responsabilità civile e la relativa condanna risarcitoria possono sopravvivere se sussistono le condizioni previste dalla legge
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