Cassazione Penale, Ordinanza n. 35063/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14 febbraio 2025. I ricorsi deducevano, con un primo motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego del vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p.; con un secondo motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto al riconoscimento della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano generici, perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già prospettate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una reale correlazione critica con la motivazione impugnata. Ha inoltre ritenuto i motivi indeducibili e manifestamente infondati, osservando che la sentenza di merito aveva motivato in modo logico sia sul mancato riconoscimento della continuazione, richiamando il carattere di dolo d'impeto dei reati incompatibile con il disegno criminoso, sia sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando maggiore colpevolezza e pericolosità sociale desunte dai precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che le censure fossero prive di specificità, meramente reiterative di doglianze già esaminate in appello e comunque manifestamente infondate, poiché la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi riconducibili all'art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
Il vincolo della continuazione richiede il medesimo disegno criminoso; la Corte di merito ha escluso la sua applicabilità valorizzando la natura di dolo d'impeto dei reati, inconciliabile con tale requisito.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
La motivazione della sentenza impugnata, se esente da tali contrasti, non integra il vizio denunciabile in cassazione.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente fondato sulla maggiore colpevolezza e sulla maggiore pericolosità sociale desunte dai precedenti penali.
La recidiva è stata ritenuta sussistente in ragione dei precedenti penali e della correlata maggiore pericolosità sociale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente ripetitivi delle censure già formulate in appello e non si confrontano in modo critico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo si verifica quando difetta la necessaria correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle del ricorso, cosicché l'impugnazione non assolve alla funzione di critica argomentata.
- Il vincolo della continuazione non è configurabile quando la motivazione di merito evidenzi che i reati sono espressione di dolo d'impeto e non di un unitario disegno criminoso.
- Il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche possono essere legittimamente fondati sui precedenti penali dell'imputato, ove essi esprimano maggiore colpevolezza e maggiore pericolosità sociale.
- In sede di legittimità non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale già esaminato dal giudice di merito; occorre individuare un reale vizio logico o giuridico della motivazione.
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