Cassazione Civile, Sentenza n. 20470/2020 del 28/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente, già dipendente di una compagnia aerea fino al 31 agosto 2000 e iscritto al Fondo Volo presso l’INPS sino alla cessazione del rapporto, contestava la liquidazione della pensione perché ritenuta inferiore al dovuto. In primo grado aveva chiesto, in via principale, il calcolo della pensione secondo la retribuzione individuata dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 164/1997 per i periodi maturati anteriormente al 31 dicembre 1997, con riconoscimento di una pensione mensile di Euro 3.973,78, anziché Euro 3.188,50, nel rispetto del limite annuo di Euro 51.659,15, oltre alle differenze arretrate e agli accessori; in subordine aveva domandato una pensione mensile di Euro 5.350,06. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2187/2013, depositata il 27 marzo 2013, aveva rigettato sia l’appello dell’INPS sia quello incidentale del pensionato. Con il primo motivo di cassazione, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 8, comma 7, della L. n. 480/1988 e vizi motivazionali, sostenendo che il proprio appello incidentale mirava soltanto a correggere il calcolo matematico del massimale e che il calcolo superiore non avrebbe dovuto essere escluso perché eccedente il petitum. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la domanda subordinata non era stata considerata e che la domanda doveva essere interpretata nel suo complesso; invocava inoltre l’art. 113 c.p.c. e il principio iura novit curia. La censura relativa all’interpretazione della domanda era formulata senza trascrivere il ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura fondata sulla L. n. 480/1988 perché non contestava il significato o la portata applicativa della norma, che il ricorrente assumeva correttamente interpretata, né indicava un errore di sussunzione o un contrasto specifico con le regole ermeneutiche. Ha giudicato infondata la censura sulla domanda subordinata: il giudice deve esaminarla soltanto dopo aver rigettato quella principale, sicché l’accoglimento integrale della domanda principale ne precludeva l’esame anche se la subordinata fosse stata più favorevole. Il richiamo all’art. 113 c.p.c. e a iura novit curia è stato ritenuto non pertinente, poiché la decisione secondo diritto non elimina il principio dispositivo né l’ordine delle domande. Infine, la censura di error in procedendo relativa all’interpretazione della domanda è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione del ricorso introduttivo, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; la verifica preliminare dell’ammissibilità del motivo precede l’esame diretto degli atti da parte della Cassazione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 8, comma 7, L. n. 480/1988
la censura intesa a far valere la violazione e falsa applicazione della L. n. 480 del 1988, art. 8, comma 7, è inammissibile in quanto essa non verte sul significato e sulla portata applicativa della norma richiamata che, anzi, nella illustrazione del motivo si assume correttamente interpretata dalla Corte di merito
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando non contesta l’interpretazione o l’ambito applicativo della disposizione, ma assume che essa sia stata correttamente interpretata.
art. 112 c.p.c.
La affermazione della Corte di merito secondo la quale l’accoglimento della domanda principale precludeva l’accoglimento della domanda subordinata è corretta in diritto in quanto applicazione del principio dispositivo che informa l’ordinamento processuale e abilita il giudice a procedere allo esame della domanda che gli viene sottoposta in via subordinata solo dopo che egli abbia rigettato la domanda che e stata avanzata in via principale
L’esame della domanda subordinata è condizionato al rigetto della domanda principale; accolta quest’ultima, il giudice non deve esaminare la subordinata.
art. 113 c.p.c.
la richiesta di decisione della causa secondo diritto non consente, comunque, di prescindere dall’applicazione del principio dispositivo con riferimento all’ordine con il quale sono formulate le richieste
La decisione secondo diritto non consente al giudice di ignorare il principio dispositivo e l’ordine con cui sono state proposte le domande.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
inammissibile, infine, si rivela la censura che denunzia error in procedendo sul rilievo che la errata interpretazione della domanda avrebbe determinato vizi riconducibili nell’ambito dell’art. 112 c.p.c., per la dirimente considerazione della mancata trascrizione, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, del contenuto del ricorso introduttivo.
Il motivo di cassazione che denuncia un error in procedendo per l’errata interpretazione della domanda deve riportare il contenuto dell’atto processuale rilevante, secondo l’onere di specificità previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudice esamina una domanda subordinata soltanto se rigetta quella principale; l’accoglimento della domanda principale preclude l’esame della subordinata, anche quando quest’ultima avrebbe potuto condurre a un risultato più favorevole per la parte.
- La richiesta che la causa sia decisa secondo diritto non deroga al principio dispositivo né consente di prescindere dall’ordine in cui le domande sono state formulate.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve contestare in modo pertinente la ricostruzione della portata precettiva della norma, la sussunzione dei fatti accertati o una specifica affermazione giuridica della decisione; non è sufficiente invocare la disposizione se se ne assume corretta l’interpretazione.
- Chi denuncia in cassazione un error in procedendo derivante dall’interpretazione della domanda deve indicare e trascrivere il contenuto dell’atto processuale rilevante secondo l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; la Corte procede all’esame diretto degli atti solo dopo aver verificato l’ammissibilità del motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20476/2020 del 28/09/2020
- Sentenza lavoro · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20477/2020 del 28/09/2020
- Sentenza lavoro · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20478/2020 del 28/09/2020
- Sentenza lavoro · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20680/2020 del 29/09/2020
- Sentenza lavoro · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20679/2020 del 29/09/2020
- Sentenza lavoro · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20678/2020 del 29/09/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →