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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29334/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio, ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Roma e ha fissato il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza per la riassunzione dinanzi a tale giudice. Non è stata pronunciata condanna sulle spese.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa in relazione a cartelle di pagamento riferite a violazioni del Codice della strada. Il Giudice di pace di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza per materia; il Tribunale di Roma, adito in sede di riassunzione/regolamento, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza sostenendo che la controversia spettasse invece al Giudice di pace. La questione centrale riguarda la qualificazione dell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria come opposizione recuperatoria contro il verbale di accertamento della violazione, con conseguente attrazione nella competenza per materia del Giudice di pace anche quando si contestino il fatto costitutivo del credito sanzionatorio e l'inesistenza dei crediti azionati.

Norme richiamate

  • art. 77 d.p.r. 602/1973

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartella esattoriale è l'atto impugnato; la sua contestazione, quando riferita a sanzioni per violazioni del Codice della strada, ricade nella competenza del giudice di pace secondo la qualificazione data dalla Corte.

  • art. 7 co. 2 d. lgs. 150/2011

    L'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, qualificata come opposizione recuperatoria avverso il verbale di accertamento della violazione, rientra nella competenza per materia del giudice di pace.

  • Cass. 20489/2018

    Precedente conforme richiamato per affermare la competenza del giudice di pace anche quando con l'impugnazione si contesti il fatto costitutivo del credito sanzionatorio.

  • Cass. 14328/2023

    Ulteriore precedente conforme, confermativo della stessa linea interpretativa.

  • Cass. SU 1202/2018

    Richiamata per escludere la pronuncia sulle spese nel regolamento di competenza d'ufficio.

Massime di principio

  • L'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per la riscossione di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada va qualificata, quando investa il credito sanzionatorio, come opposizione recuperatoria contro il verbale di accertamento.
  • In tale ipotesi la controversia appartiene alla competenza per materia del Giudice di pace, anche se il ricorrente contesti l'inesistenza dei crediti portati dalle cartelle o il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.
  • Nel regolamento di competenza d'ufficio, quando la Corte si limita a individuare il giudice competente senza statuire sul merito, può non farsi luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

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