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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01731/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2009 e 2010, emessi dal comune su terreni di proprietà della società contribuente. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame ritenendo le aree di fatto inedificabili. Su precedente ricorso del comune, la Cassazione aveva cassato con rinvio affermando che l'edificabilità va desunta dagli strumenti urbanistici approvati e che il rischio idrogeologico e i costi di demolizione potevano al più incidere sul valore, non sull'edificabilità. Riassunta la causa, la CTR aveva respinto nuovamente l'appello della contribuente, sostenendo che la natura edificabile delle aree era ormai da riconoscere e che il tema del rischio idrogeologico e dei costi di demolizione non era stato tempestivamente posto come domanda di diversa valorizzazione; aveva inoltre escluso una CTU, ritenendo il giudizio di rinvio a istruttoria chiusa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel delimitare il thema decidendum, trattando la controversia come mera questione di edificabilità e non come contestazione della base imponibile in concreto, da ridurre in ragione del rischio idrogeologico e degli oneri di demolizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato in sede rescindente, ma tale vincolo opera solo rispetto al thema decidendum già devoluto e non impedisce di valutare questioni non affrontate prima o fatti sopravvenuti/modificativi rilevanti. Nel caso concreto, la CTR ha applicato in modo eccessivamente formalistico il principio di diritto, perché la doglianza della contribuente è sempre stata quella di una base imponibile eccessiva in relazione alle caratteristiche del fondo; inoltre la precedente ordinanza di cassazione aveva già riconosciuto che rischio idrogeologico e costi di demolizione potevano incidere sulla diminuzione del valore dell'area. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge, nella specie dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'asserita extrapetizione/incomprensione del thema decidendum da parte del giudice di merito

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme alle fonti convenzionali e UE a sostegno della necessità di una definizione ragionevole della lite

  • art. 47 CDFU

    richiamato quale parametro del giusto processo e della tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro del giusto processo e della ragionevole durata

  • art. 184 c.c.

    citato nel precedente richiamato dalla Corte per affermare la vincolatività del principio di diritto solo entro il medesimo thema decidendum

Massime di principio

  • Il vincolo derivante dal principio di diritto enunciato in sede rescindente obbliga il giudice del rinvio e la Corte di cassazione nuovamente investita, ma solo nei limiti dell'omogeneità delle questioni devolute; non copre un thema decidendum diverso o non esaminato nel primo giudizio.
  • Nel giudizio tributario, quando la contestazione del contribuente riguarda in sostanza l'eccessività della base imponibile, il giudice non può arrestarsi a una qualificazione meramente formale della domanda, ma deve verificare se i fatti allegati incidano sulla corretta quantificazione del tributo.
  • Il giudice di merito ha il potere-dovere di ricondurre la pretesa fiscale alla misura corretta, senza annullarla integralmente quando solo una parte della pretesa difetti di titolo o risulti eccessiva.
  • Rischio idrogeologico e costi di demolizione possono incidere sulla quantificazione del valore imponibile di un'area edificabile, pur non escludendone necessariamente l'edificabilità.
  • Nel giudizio di rinvio è inammissibile utilizzare in modo meramente formalistico il principio di diritto per escludere la valutazione di circostanze già pertinenti alla domanda sostanziale originariamente proposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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