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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01113/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda relativa a ratei di pensione VOS proposta dall'originaria titolare e poi proseguita dall’odierna ricorrente quale sua erede. Dopo un primo intervento della Corte di cassazione che aveva annullato una sentenza d’appello per aver erroneamente negato la qualità di erede, il giudizio di rinvio fu interrotto a seguito della sospensione dall’albo del difensore della parte. La Corte d’appello dichiarò l’estinzione ritenendo tardiva la riassunzione, perché il termine avrebbe iniziato a decorrere dalla cessazione della sospensione del difensore e non dalla conoscenza dell’evento da parte della parte assistita. La ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: con i primi due ha contestato la decorrenza del termine di riassunzione, invocando gli artt. 301, 302, 303, 305 e 111 c.p.c. e l’art. 2697 c.c., sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla conoscenza dell’evento interruttivo e che occorresse anche la conoscenza del provvedimento di interruzione; con il terzo ha censurato la regolazione delle spese, perché la Corte territoriale aveva posto a carico della parte soccombente le spese di tutti i gradi, compresi quelli anteriori all’estinzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, confermando che, quando l’evento interruttivo riguarda il difensore e il mandato non sia cessato, la riassunzione va valutata con riferimento alla posizione del difensore ancora investito dell’incarico, il quale deve riassumere il processo entro il termine decadenziale decorrente dalla cessazione dell’impedimento. Ha invece accolto il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese. Decidendo nel merito, ha corretto la regolazione delle spese nel senso che la condanna può riguardare solo le spese della fase di rinvio in cui è stata trattata la questione dell’estinzione, non anche quelle dei gradi anteriori. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    In caso di evento interruttivo che colpisca il difensore e non sia venuto meno il mandato, la prosecuzione/riassunzione del processo va valutata con riguardo alla posizione del difensore ancora incaricato.

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della disciplina dell’interruzione e della successiva riassunzione del processo.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato quale norma del sistema sulla riassunzione del giudizio interrotto.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla cessazione della causa interruttiva, rispetto al difensore ancora investito del mandato.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre la violazione delle regole processuali sull’interruzione e riassunzione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della decorrenza del termine di riassunzione nella fattispecie.

  • art. 310, u.c., c.p.c.

    La regola per cui le spese restano a carico di chi le ha anticipate non opera quando sulla estinzione insorga controversia decisa con sentenza.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    In caso di controversia sull’estinzione decisa con sentenza, riprende vigore il criterio della soccombenza, ma solo per le spese causate dalla trattazione della questione estintiva.

Massime di principio

  • Quando l’evento interruttivo del processo riguarda il difensore e il mandato non è stato revocato né è cessato, la verifica della tempestività della riassunzione va compiuta con riferimento alla posizione del difensore ancora munito di procura, non alla conoscenza personale della parte.
  • Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla cessazione della causa interruttiva; eventuali questioni sulla conoscenza dell’ordinanza o dell’evento sono irrilevanti se il difensore, una volta riacquistati i poteri, poteva e doveva controllare lo stato dei procedimenti da lui seguiti.
  • La memoria depositata in cassazione non può introdurre nuovi motivi di ricorso o ampliare il thema decidendum oltre quanto dedotto nell’atto introduttivo.
  • In tema di estinzione del processo dichiarata con sentenza, le spese anteriori alla fase in cui è sorta la controversia sull’estinzione non possono essere poste a carico di una parte sulla base della sola soccombenza relativa alla questione estintiva; la condanna alle spese va limitata alle spese causate dalla trattazione di tale questione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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