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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34082/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Nel giudizio di merito il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero deduceva due censure: con il primo motivo si lamentava che il provvedimento di liquidazione non fosse mai stato notificato o comunicato all’ufficio ricorrente e che non vi fosse prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo con il provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; con il secondo motivo si contestava la mancata considerazione dell’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. La Corte rileva preliminarmente che il ricorso è privo di un’esposizione sommaria dei fatti di causa. Nel merito osserva comunque che il provvedimento risulta entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante annotazione "a visto PM" e che l’opposizione, proposta oltre un anno dopo, era comunque tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il ricorso già per difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa e, in ogni caso, ha ritenuto inammissibili anche le censure nel merito, perché il Tribunale aveva correttamente considerato raggiunta la conoscenza del provvedimento tramite modalità equipollente e aveva correttamente dichiarato tardiva l’opposizione. Nulla è stato disposto sulle spese, sia perché il ricorrente era la Procura della Repubblica, sia perché l’intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso mediante proposta del relatore

  • art. 136 c.p.c.

    la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità ordinarie

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per le modalità di comunicazione del provvedimento

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non notificati o comunicati

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se difetta dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito autonomamente necessario a consentire il controllo di legittimità.
  • La comunicazione di un provvedimento può essere validamente assolta anche mediante forme equipollenti, purché risulti l’effettiva conoscenza del destinatario.
  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare rileva l’ingresso del provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario; se l’impugnazione è proposta oltre il termine di legge, essa è tardiva.
  • Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando non siano stati notificati o comunicati.
  • La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è normalmente gravata da condanna alle spese di lite, anche in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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