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Sentenza

Sentenza n. 1635/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza della Sentenza n. 262/2024 pubblicata il 19/04/2024 -RG n. 914/2023 - emessa dal Tribunale di Siena, Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202502351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Siena che riconosceva differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, n. 262/2024, che aveva accertato il suo diritto al pagamento di euro 1.390,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenze retributive relative alla Retribuzione Professionale Docenti. Il ricorso è stato notificato il 18 agosto 2025. Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza nel gennaio 2026, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l'esecuzione della sentenza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre considerato che la sentenza civile era passata in giudicato, che risultava notificata al Ministero ai fini esecutivi il 6 luglio 2024 e che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere rispettato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tale termine osservato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché una pronuncia di merito sull'esecuzione ancora da compiere.
  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice può porre le spese a suo carico applicando il principio della soccombenza virtuale, anche se la materia del contendere è cessata per effetto dell'adempimento sopravvenuto.
  • L'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione può essere avviata in sede di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ove tale termine sia stato rispettato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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