Cassazione Penale, Sentenza n. 8940/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 23/03/2022 che, pur avendo riconosciuto il subingresso dell'Amministrazione nel contratto di leasing stipulato con MARFINCO 957 s.r.l., ha dichiarato prededucibili solo le somme maturate fino alla definitività della confisca (10/04/2018) escludendo le rate successive. La ricorrente sosteneva che, essendosi l'Amministrazione subentrata nel contratto con impegno al pagamento integrale, tutte le somme dovute (anche le successive alla definitività della confisca) dovevano essere ammessa in prededuzione e, in alternativa, la domanda doveva essere qualificata come insinuazione tardiva per l'inadempimento dell'Amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il credito della ricorrente derivi da un'unica fonte (il contratto nel quale l'Amministrazione è subentrata) e che la normativa non consente di frammentare la prededucibilità in funzione della data di definitività della confisca. La Corte ha affermato che il subingresso impone l'adempimento "integrale" delle obbligazioni contrattuali e ha annullato il provvedimento impugnato, rinviando il giudizio al Tribunale per nuovo esame conformemente ai principi espressi.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 159 del 2011
art. 23; art. 54 e seguenti; art. 56; art. 61
L'art. 56 (richiamato come analogo all'art. 72 l.f.) disciplina il subingresso dell'Amministrazione nei contratti a prestazione periodica/continuativa e dispensa che, una volta subentrata, l'Amministrazione assuma tutti gli obblighi contrattuali; l'art. 61 è richiamato per qualificare come credito sorto "in occasione e in funzione della procedura" i crediti derivanti dal subingresso. La Corte interpreta queste norme nel senso che, se l'Amministrazione subentra, le somme dovute in forza del medesimo contratto devono essere pagate integralmente e sono prededucibili senza limitazione temporale legata alla definitività della confisca.
art. 72 (richiamato); art. 74 (testo applicabile ratione temporis); art. 72 quater
La Corte richiama l'art. 72 e l'art. 74 per ricondurre il trattamento dei contratti a esecuzione continuata/periodica alla regola secondo cui il soggetto che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche per le prestazioni già eseguite; il riferimento rafforza il principio che non è ammessa una limitazione del pagamento in forza di un subingresso.
Richiamato quanto alla trattazione del ricorso in udienza; non incide sul merito delle questioni di diritto sostanziale trattate ma individua la modalità di trattazione adottata.
Massime di principio
- Quando un'Amministrazione giudiziaria o altro ente subentra in un contratto a prestazione continuata o periodica, assume integralmente gli obblighi contrattuali: tutte le somme dovute in forza del medesimo rapporto devono essere considerate e possono essere riconosciute in prededuzione.
- La prededucibilità non può essere limitata automaticamente dalla data di definitività della confisca quando il credito ha come unica fonte il contratto nel quale l'Amministrazione è subentrata; la norma mira al pagamento integrale delle obbligazioni derivanti dal subingresso.
- La frammentazione del credito in porzioni "prededucibili" e "non prededucibili" in funzione di eventi esterni (es. definitività della confisca) è contrastante con l'obbligo normativo di adempimento integrale in caso di subingresso.
- Se la necessità di insinuare il credito nasce dall'inadempimento dell'Amministrazione subentrata, il creditore può valutare la qualificazione della domanda come insinuazione tardiva o formulare richieste conformi alla situazione concreta, ma il principio della prededucibilità integrale resta guida per la valutazione.
- I giudici di merito devono esaminare il credito nella sua unità e ricondurre la posizione creditoriale alla fonte contrattuale comune prima di limitare la prededucibilità per ragioni temporali.
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