Cassazione Penale, Sentenza n. 33058/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per tentativo di estorsione e per furto aggravato. Il ricorrente deduceva: (i) errata qualificazione giuridica del furto e inesistenza delle aggravanti (art. 624-bis, comma 3; art. 61 n. 2; art. 625 n. 2 c.p.), sostenendo che non vi fu violenza sulle cose né la pianificazione teleologica dell'estorsione; (ii) vizio nella determinazione della pena per mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62 nn. 4 e 6 c.p.), lamentando che era stato restituito il tablet e che la madre aveva risarcito con 100 euro il cellulare, oltre alla presunta tenuità del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché costituiva una pedissequa reiterazione delle stesse questioni già dedotte e motivatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza esporre censure di diritto specifiche e senza rispettare i requisiti dell'art. 581 c.p.p. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione)
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'aggravante prevista per furto in abitazione; la Cassazione non ha riesaminato il merito della valutazione probatoria svolta dai giudici di merito, dichiarando il ricorso inammissibile per ragioni processuali.
art. 61, n. 2 cod. pen. (circostanza aggravante teleologica)
Il ricorrente sosteneva che non era possibile attribuire la finalità di commettere un successivo reato (estorsione) al momento del furto; la Suprema Corte non ha risolto la questione di merito, limitandosi a ritenere il motivo una mera replica della tesi già esaminata in appello.
art. 625, n. 2 cod. pen. (uso di violenza sulle cose)
Contestata la sussistenza dell'uso di violenza sulle cose per entrare nell'abitazione; la Cassazione non è entrata nel merito probatorio essendo il motivo ripetitivo e privo di censure di legittimità specifiche.
art. 62, n. 4 e n. 6 cod. pen. (circostanze attenuanti)
Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti (risarcimento, tenuità del danno); la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione fosse già stata esaminata e disattesa in appello e che in cassazione non fosse stata sollevata una specifica censura di diritto.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiama il requisito formale per i motivi di ricorso in Cassazione: occorre l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. La Corte ha ritenuto che i motivi non soddisfacessero tale requisito, essendo mera ripetizione dell'appello.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la sentenza applica tale disposizione per escludere il prosieguo del giudizio di legittimità.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamata la possibilità di trattazione senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti in ragione delle disposizioni emergenziali; applicata la procedura di trattazione prevista dal decreto.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già svolte in appello: il ricorso deve esporre censure di diritto specifiche, indicando precise carenze argomentative o illogicità della motivazione impugnata.
- Le questioni di fatto e la valutazione della prova (es. sussistenza di violenza sulle cose, danni, risarcimenti, pianificazione di un reato successivo) sono di norma competenza dei giudici di merito e non sono riesaminabili in Cassazione salvo errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
- Per ottenere il riconoscimento o la negazione di aggravanti/attenuanti in sede di legittimità occorre evidenziare un vizio di diritto nell'applicazione della norma (contraddizione logica, travisamento del fatto, manifesta insufficienza probatoria) e non limitarsi a una ricostruzione alternativa degli eventi.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 581 c.p.p. può portare all'inammissibilità del ricorso e a sanzioni (spese e ammenda), dunque è fondamentale redigere motivi chiari, specifici e connessi a censure di legittimità.
- Quando si contestano aggravanti o attenuanti basate su circostanze materiali (danno alla porta, valore della refurtiva, restituzione), è utile produrre prove documentali o indicare precisi passaggi logici-giuridici che dimostrino l'erronea valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito.
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