Cassazione Penale, Ordinanza n. 05722/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi per cassazione, proposti congiuntamente nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 5 marzo 2025, riproponevano in modo sostanzialmente identico le censure già formulate in appello e lì respinte. In particolare, le doglianze investivano la valutazione della responsabilità e, sul piano processuale, la questione della mancanza di tempestività della comunicazione del contestuale impegno professionale del difensore e l'onere di comunicare allo stesso giudice lo stato di detenzione sopravvenuto per altra causa non nota al giudice procedente. Veniva inoltre censurata la dosimetria della pena. La Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata era priva di vizi censurabili in sede di legittimità e che i ricorsi si limitavano a reiterare censure di merito già disattese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente ripetitive di quelle già sottoposte al giudice d'appello e che la sentenza di merito avesse affrontato in modo puntuale e immune da vizi la questione della responsabilità. Quanto alla pena, ha ribadito che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., ed è censurabile in cassazione solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena
richiamato come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio
implicitamente evocato quanto ai limiti del sindacato di legittimità, poiché la Corte esclude la nuova valutazione del merito e della congruità della pena
base per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già dedotte in appello e specificamente disattese dalla corte di merito, poiché tali motivi sono solo apparenti e privi della necessaria specificità.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione completa e immune da vizi logici o giuridici, il ricorso non può trasformarsi in una nuova sede di riesame del merito.
- La doglianza sulla responsabilità è inammissibile in cassazione se non individua un effettivo vizio di legittimità della motivazione, ma mira soltanto a una diversa lettura del compendio probatorio.
- La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la modulazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- La tardiva o mancata comunicazione di elementi processuali rilevanti, come il contestuale impegno del difensore o uno stato di detenzione sopravvenuto non noto al giudice, deve essere valutata secondo i principi già affermati dalle Sezioni Unite richiamati dalla corte di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →