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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03414/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (candidati)

La controversia

Due candidati partecipanti a un concorso pubblico per consulente di protezione sociale presso un ente previdenziale, inizialmente collocati in graduatoria in posizioni utili ma non tra i primi assunti, hanno contestato l'avviso con cui, per un primo scorrimento della graduatoria, erano state loro offerte soltanto sedi ubicate in alcune regioni del Nord Italia. Hanno dedotto che, in un successivo scorrimento, l'ente aveva invece messo a disposizione anche sedi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, cioè sedi per loro più favorevoli e che essi rivendicavano in via prioritaria rispetto a candidati collocati in posizione deteriore. In concreto hanno chiesto l'annullamento degli avvisi di scelta e di assegnazione delle sedi, nonché degli atti conseguenti e dei contratti di lavoro stipulati con gli assunti successivi, sostenendo la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e delle regole sul reclutamento pubblico. Il giudice amministrativo adito ha declinato la giurisdizione ritenendo la controversia relativa a un atto di micro-organizzazione e alla gestione del rapporto di lavoro; il tribunale successivamente adito ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo invece che la domanda investisse atti di macro-organizzazione e dunque interessi legittimi, con giurisdizione amministrativa.

La decisione

La Corte ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo e rimettendo le parti davanti a quel giudice nel termine di legge. Ha ritenuto che la controversia non riguardasse un mero diritto allo scorrimento della graduatoria o una semplice assegnazione di sede nella fase di gestione del rapporto, ma la contestazione delle scelte organizzative dell'ente nella individuazione delle sedi da rendere disponibili per lo scorrimento, scelte connotate da discrezionalità amministrativa e idonee a incidere sull'effettivo fabbisogno di personale e sulla distribuzione territoriale delle assunzioni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'assenza di attività difensiva delle parti.

Norme richiamate

  • art. 367, comma 1, c.p.c.

    norma richiamata per la sospensione del processo e la rimessione degli atti alle Sezioni Unite in caso di regolamento di giurisdizione sollevato dal giudice.

  • art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come parametro della dedotta violazione delle regole sul reclutamento pubblico, ma non decisivo ai fini della giurisdizione.

  • art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella procedura di assegnazione delle sedi.

  • art. 3 Cost.

    invocato dai ricorrenti come parametro di illegittimità per irragionevolezza della scelta delle sedi.

  • art. 97 Cost.

    invocato dai ricorrenti quale parametro di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per affermare che, quando è contestato l'esercizio del potere amministrativo nella determinazione delle procedure di reclutamento o degli atti organizzativi a monte, la tutela spetta al giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, non alla sola formula della domanda.
  • Se il lavoratore o candidato contesta un mero atto di gestione della graduatoria o pretende lo scorrimento in sé, la controversia appartiene normalmente al giudice ordinario; se invece vengono censurate le scelte organizzative e autoritative dell'amministrazione a monte della procedura, la posizione è di interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo.
  • La contestazione della individuazione delle sedi da rendere disponibili in uno scorrimento di graduatoria, quando implica ampliamento o restrizione della platea territoriale delle destinazioni di servizio e incide sul fabbisogno di personale, integra censura di atto di macro-organizzazione, non di mera gestione del rapporto di lavoro.
  • Anche quando il ricorrente mira in concreto all'assunzione o all'assegnazione di una sede, la giurisdizione resta amministrativa se la domanda presuppone la caducazione o la disapplicazione di atti organizzativi generali adottati con esercizio di potere autoritativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpiego
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

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