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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07610/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2015 emesso nei confronti di una società in liquidazione, con ripresa a tassazione per l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da un altro soggetto economico. La commissione tributaria di secondo grado aveva confermato l'annullamento dell'accertamento, ritenendo che, pur in presenza di una situazione complessiva ambigua e di plurimi indizi sospetti (legami familiari e gestionali tra le società, stessa sede, documenti rinvenuti negli stessi computer, documentazione di società coinvolte nella frode nella medesima sede), l'Ufficio non avesse provato specificamente, neppure in via presuntiva, che le operazioni contestate fossero fraudolente né che la società destinataria fosse consapevole della frode, e non avesse indicato gli effettivi fornitori. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dei principi europei in materia di frodi IVA: secondo la ricorrente, la CTR aveva mal governato la prova per presunzioni, perché gli indizi indicati erano gravi, precisi e concordanti e avrebbero dovuto condurre a ritenere provata la consapevolezza, o comunque la doverosa conoscibilità, da parte della società, della partecipazione a una frode carosello; in alternativa, tali elementi avrebbero dovuto invertire l'onere probatorio, gravando la contribuente della prova della propria buona fede e della diligenza adottata, prova che non sarebbe stata fornita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso l'inammissibilità eccepita dalla controricorrente, osservando che la censura non mirava a una rivalutazione del merito, ma denunciava la violazione delle regole sulla prova per presunzioni e sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. Richiamati i principi della giurisprudenza unionale e di legittimità, la Corte ha affermato che, nei casi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni e mediante elementi oggettivi specifici, sia l'alterità soggettiva dell'operazione sia la consapevolezza, o la doverosa conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'acquisto in una evasione IVA; solo dopo tale prova può gravare sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, la sentenza impugnata è stata cassata perché la CTR aveva respinto la pretesa erariale senza svolgere la necessaria valutazione individualizzata e complessiva degli indizi allegati dall'Ufficio secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., limitandosi a un'affermazione apodittica di insufficienza probatoria. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene usato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge, in particolare delle norme sulla prova per presunzioni e sull'onere della prova.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima esaminare i singoli indizi e poi valutarli complessivamente, senza fermarsi a un giudizio atomistico di insufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    Regola il riparto dell'onere della prova: in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare i presupposti della pretesa, e solo dopo può sorgere l'onere contrario del contribuente di dimostrare la propria diligenza e buona fede.

  • art. 19 d.P.R. 26/10/1972 n. 633

    È richiamato con riguardo al diritto alla detrazione IVA, che può essere negato quando risulti che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione.

  • CGUE, 22/10/2015, C-277/14

    Il diritto a detrazione deve essere negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione IVA, indipendentemente dal vantaggio tratto dalla rivendita o dall'utilizzo delle operazioni a valle.

  • Cass., 20/07/2020, n. 15369

    La prova dell'Amministrazione nelle operazioni soggettivamente inesistenti deve riguardare sia l'alterità soggettiva dell'operazione sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; se tale prova è fornita, il contribuente deve provare di aver usato la massima diligenza esigibile.

  • Cass., 04/10/2018, n. 24321

    La prova dell'Ufficio si concentra sulla natura di 'cartiera' del soggetto emittente e sulla conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'operazione in una evasione IVA.

  • Cass., n. 9851 del 2018

    La prova dell'operazione soggettivamente inesistente può essere data anche mediante presunzioni.

  • CGUE, 01/12/2022, C-512/21, Aquila Part Prod Com

    Non è consentito fondare la prova su presunzioni o supposizioni che, di fatto, svuotino il diritto alla detrazione IVA e alterino l'onere della prova.

  • CGUE, 01/12/2022

    L'esistenza di una catena di fatturazione circolare è un indizio serio di frode, ma non basta da sola a dimostrare la frode carosello: occorre la valutazione globale di tutti gli elementi e delle circostanze del caso.

  • CGUE, 11/01/2024, C-537/22, Global Ink Trade Kft

    In assenza di norme unionali sulle modalità di assunzione della prova, la verifica dell'operazione imponibile va effettuata secondo le norme nazionali sull'onere della prova, purché non ne sia pregiudicata l'efficacia del diritto UE.

  • CGUE, 11/01/2024, C-537/22, Global Ink Trade Kft

    Le regole nazionali in materia di prova non devono compromettere l'efficacia del diritto unionale.

  • CGUE, 11/01/2024, C-537/22, Global Ink Trade Kft

    Non si può pretendere dal contribuente che compia verifiche complesse e approfondite equiparabili a quelle di cui dispone l'Amministrazione finanziaria.

  • CGUE, 11/01/2024, C-537/22, Global Ink Trade Kft

    Spetta al giudice nazionale valutare se, nelle circostanze concrete, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e adottato le misure ragionevolmente esigibili.

  • Cass., 21/03/2022, n. 9054

    La prova per presunzioni richiede prima l'analisi di tutti gli indizi e poi la loro valutazione complessiva secondo la logica della 'convergenza del molteplice'.

Massime di principio

  • In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche per presunzioni, l'alterità soggettiva dell'operazione e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'acquisto si inseriva in una frode IVA.
  • La prova presuntiva è validamente utilizzabile solo se il giudice procede prima all'esame dei singoli indizi e poi alla loro valutazione globale, verificando la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente una motivazione apodittica di insufficienza della prova.
  • Quando l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio minimo mediante elementi oggettivi specifici, il contribuente può ottenere il riconoscimento del diritto a detrazione solo dimostrando di avere adottato la massima diligenza esigibile e le misure ragionevolmente richieste dalle circostanze.
  • In materia di IVA, la lotta alla frode non consente di negare il diritto a detrazione sulla base di mere supposizioni: occorre sempre una valutazione globale del quadro probatorio, nel rispetto delle regole nazionali sull'onere della prova e dell'effettività del diritto unionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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