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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18496/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, stipulata nel 1997, di quote latte tra le parti. Il venditore chiese in giudizio il pagamento del corrispettivo residuo della vendita, sostenendo che la cessione dovesse considerarsi efficace e che, comunque, l'acquirente avesse goduto per anni delle quote senza versare integralmente il prezzo, con conseguente arricchimento senza giusta causa. Il tribunale rigettò la domanda; la corte d'appello confermò, ritenendo: che il venditore avrebbe potuto agire con strumenti tipici contro altri soggetti, in particolare per risarcimento del danno verso la pubblica amministrazione per il mancato completamento della validazione della cessione e verso il terzo che aveva avviato un contenzioso infondato; che mancasse prova dell'impoverimento e dell'arricchimento; e che comunque vi fosse una giustificazione del godimento delle quote per effetto di provvedimenti amministrativi e cautelari. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 2042 c.c. per avere negato la sussidiarietà dell'azione di arricchimento, sostenendo che l'altra azione rilevante dovesse essere tipica e non anche risarcitoria ex art. 2043 c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte avrebbe considerato solo il periodo successivo alla sentenza del tribunale di Bologna, trascurando il godimento delle quote anche nel periodo anteriore; 3) omesso esame della prova di arricchimento e impoverimento, che il ricorrente riteneva desumibile dall'effettivo sfruttamento delle quote e da documentazione sui valori di affitto; 4) falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. quanto alla ritenuta esistenza di una giusta causa dell'arricchimento per effetto dei provvedimenti AIMA e cautelari; 5) omesso esame del fatto che il provvedimento AIMA sarebbe stato impugnato davanti al TAR. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il presupposto decisivo fosse la sussidiarietà ex art. 2042 c.c.: l'azione di arricchimento non è proponibile quando l'impoverito possa esperire un'altra azione, anche risarcitoria aquiliana ex art. 2043 c.c., contro un soggetto diverso dall'arricchito, valutazione da compiersi in astratto. Poiché il ricorrente poteva agire in risarcimento verso la PA e verso il terzo che aveva provocato la sospensione del procedimento, difettava la sussidiarietà; di conseguenza i motivi successivi, che attaccavano i presupposti sostanziali dell'arricchimento, sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Il ricorso è stato infine respinto, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che l'azione di indebito arricchimento era inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà, perché il venditore avrebbe potuto tutelarsi con azioni risarcitorie tipiche contro soggetti diversi dall'arricchito, anche di natura aquiliana ex art. 2043 c.c. Una volta escluso tale presupposto, le censure sulla prova di impoverimento, sull'arricchimento e sulla giusta causa sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo la controparte rimasta intimata; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la falsa applicazione di norme sostanziali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha escluso la decisività in presenza del difetto di sussidiarietà.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare un preteso vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione comprensibile e logicamente coerente.

  • art. 2041 c.c.

    Azione generale di arricchimento: la Corte ha rilevato che richiede, tra gli altri presupposti, l'assenza di una giusta causa dell'arricchimento, ma ha ritenuto assorbente il difetto di sussidiarietà.

  • art. 2042 c.c.

    La sussidiarietà va intesa in senso ampio: l'azione di arricchimento è preclusa se l'impoverito può esperire un'altra azione, anche risarcitoria ex art. 2043 c.c., contro un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione astratta.

  • art. 2043 c.c.

    È idoneo a integrare una 'altra azione' ostativa all'arricchimento senza causa, anche se fondata su clausola generale e proposta verso un soggetto diverso dall'arricchito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'azione generale di arricchimento senza causa è subordinata al requisito della sussidiarietà e non è esperibile quando l'attore possa ottenere tutela attraverso un'altra azione, anche se di natura risarcitoria aquiliana, proposta contro un soggetto diverso dall'arricchito.
  • La verifica della sussidiarietà ex art. 2042 c.c. va compiuta in astratto, ossia in base all'esistenza di un rimedio tipico potenzialmente utilizzabile, senza richiedere che esso sia necessariamente già esperito o che sia diretto contro il medesimo convenuto dell'azione di arricchimento.
  • Quando difetta in radice il presupposto della sussidiarietà, diviene irrilevante l'esame degli ulteriori elementi costitutivi dell'azione di arricchimento, come impoverimento, correlativo arricchimento e assenza di giusta causa.
  • Le censure di omesso esame di fatti decisivi non sono scrutinabili utilmente se investono profili che restano assorbiti da una ratio decidendi preliminare e dirimente, quale il difetto del presupposto di proponibilità dell'azione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaOnere della prova

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