Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09125/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una revisione doganale su importazioni di viteria effettuate negli anni 2011-2012. L'amministrazione doganale, sulla base di una segnalazione OLAF e di ulteriori riscontri provenienti dalle autorità filippine, ha ritenuto che le merci fossero in realtà prodotte a Taiwan e non nelle Filippine, con conseguente illegittima applicazione di un trattamento preferenziale e dei certificati di origine presentati in dogana. Sono stati quindi emessi avvisi di rettifica dell'accertamento e atti sanzionatori nei confronti dell'importatrice e dello spedizioniere doganale. In primo e secondo grado i ricorsi delle società sono stati accolti, ritenendo non adeguatamente provata dall'amministrazione la frode, la buona fede degli operatori e l'affidamento ingenerato dalla documentazione doganale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) inammissibilità del ricorso avverso le sanzioni per avvenuta definizione agevolata e pagamento ridotto, con dedotta violazione dell'art. 16 d.lgs. 472/1997; 2) inammissibilità del ricorso di primo grado della spedizioniera per errore nell'indicazione del legale rappresentante e per difetto di procura rispetto a uno degli atti impugnati; 3) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e sul valore probatorio degli accertamenti OLAF, assumendo che la CTR avesse illegittimamente svalutato tali atti; 4) violazione dell'art. 220 CDC, perché la CTR aveva riconosciuto la buona fede dell'importatore e dello spedizioniere senza accertare i rigorosi presupposti previsti per escludere il recupero a posteriori dei dazi. Le società hanno resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo il difetto di legittimazione passiva della spedizioniera e altre questioni assorbite.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendolo inammissibile per mancato confronto con la sentenza impugnata e per difetto di specifica censura di omessa pronuncia, oltre che per mancata produzione/localizzazione della documentazione attestante il pagamento agevolato delle sanzioni. Ha accolto la seconda censura del secondo motivo, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado della spedizioniera nei confronti dell'atto sanzionatorio n. 38795/2014, poiché la procura era stata conferita solo per impugnare l'avviso di rettifica n. 38790/2014. Ha accolto il terzo motivo, affermando che gli accertamenti OLAF hanno piena valenza probatoria nei procedimenti doganali e che spetta al contribuente fornire prova contraria; la CTR aveva errato nel pretendere ulteriori specifici riscontri dell'amministrazione e nel disconoscere il valore degli elementi acquisiti dall'OLAF. Ha accolto anche il quarto motivo, ribadendo che l'esenzione dal recupero a posteriori ex art. 220, par. 2, lett. b), CDC richiede la prova cumulativa di errore imputabile alle autorità, non riconoscibile dall'operatore diligente, e rispetto delle regole doganali, non bastando il mero affidamento sulle dichiarazioni altrui. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la spedizioniera, operando in rappresentanza indiretta, è soggetto dichiarante e può essere solidalmente responsabile; le ulteriori censure sono state ritenute inammissibili o assorbite. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale usato per dedurre nullità e inammissibilità dell'atto o della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura avrebbe dovuto essere articolata come omessa pronuncia, con specifica localizzazione della domanda nel giudizio di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La parte ricorrente deve indicare e localizzare specificamente nei fascicoli gli atti e i documenti su cui fonda il motivo.

  • art. 83 c.p.c.

    Il giudice deve verificare l'effettiva estensione della procura conferita; l'incongruenza tra atto e procura può determinare inammissibilità parziale.

  • art. 16 d.lgs. 472/1997

    La definizione agevolata della sanzione estingue l'obbligazione sanzionatoria, ma la questione non era correttamente veicolata nel giudizio di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    In materia doganale il contribuente che contesta gli esiti OLAF deve offrire prova contraria, non potendo ribaltare sull'amministrazione l'intero onere probatorio.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato nel contesto della prova documentale e del valore degli atti pubblici.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per il valore probatorio degli atti pubblici, in combinazione con gli accertamenti OLAF.

  • Reg. (CEE) n. 515/1997, artt. 12 e 45

    Richiamati dal ricorrente nel quadro della disciplina dei controlli e degli scambi informativi in materia doganale.

  • Reg. (CEE) n. 1073/1999, art. 9

    Gli accertamenti OLAF e gli esiti dell'attività istruttoria hanno piena utilizzabilità e valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali; non è necessario che esista solo il rapporto finale.

  • Reg. (CEE) n. 1073/1999, art. 10

    Trasmette alle autorità nazionali ogni informazione utile emersa dalle indagini OLAF.

  • Reg. (UE) n. 883/2013, art. 11

    Richiamato nel novero delle norme sugli accertamenti antifrode e sulla cooperazione amministrativa.

  • art. 220, par. 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992

    La contabilizzazione a posteriori dei dazi è esclusa solo se ricorrono cumulativamente errore imputabile alle autorità competenti, non riconoscibile dal debitore diligente, e osservanza delle regole doganali; il mero affidamento su dichiarazioni inesatte dell'esportatore non basta.

  • art. 302 T.U. dogane

    Per il rappresentante doganale indiretto, ai fini delle sanzioni, rileva la disciplina propria dei debitori doganali e non l'esimente dell'art. 220 CDC.

  • artt. 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamati per la responsabilità sanzionatoria in ambito doganale e per la valutazione della colpa del rappresentante indiretto.

  • art. 76 Reg. CEE n. 2913/1992

    Il dichiarante in rappresentanza indiretta è soggetto dichiarante e può rispondere solidalmente con il mandante.

  • art. 202, comma 3, Reg. CEE n. 2913/1992

    Tra i debitori dell'obbligazione doganale vi sono anche coloro che hanno partecipato all'irregolare introduzione sapendo o dovendo sapere che era irregolare.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    L'importatore e il rappresentante doganale sono tenuti a una diligenza qualificata, coerente con l'attività professionale svolta.

  • L. n. 197/2023

    Richiamata per l'istanza di sospensione e la possibile definizione agevolata delle controversie, poi non coltivata dalle ricorrenti.

Massime di principio

  • Gli accertamenti svolti dall'OLAF in materia doganale hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali; chi li contesta deve offrire prova contraria specifica e non può pretendere che l'amministrazione produca ulteriori riscontri se dagli atti antifrode emerge già la falsità dell'origine o delle dichiarazioni doganali.
  • In tema di recupero a posteriori dei dazi, l'esimente del legittimo affidamento opera solo se il debitore prova cumulativamente: errore imputabile alle autorità competenti, errore non riconoscibile con ordinaria diligenza professionale e osservanza di tutte le formalità doganali; il semplice recepimento di certificati o dichiarazioni inesatte dell'esportatore non basta.
  • Il rappresentante doganale indiretto è soggetto dichiarante e può essere solidalmente responsabile con l'importatore sia per l'obbligazione doganale sia, nei limiti previsti, per le sanzioni; la sua responsabilità non è esclusa per il solo fatto di avere agito su incarico del mandante.
  • La procura alle liti deve coprire specificamente l'atto o il provvedimento impugnato: se il ricorso viene esteso ad un atto diverso rispetto a quello per cui la procura è stata conferita, l'impugnazione è inammissibile per quel solo capo.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata e, se si invoca l'omessa pronuncia, devono essere indicati con precisione la domanda dedotta in appello e la sua localizzazione nel fascicolo di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.