Cassazione Civile, Ordinanza n. 30668/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)
La controversia
Un soggetto, destinatario di un procedimento di esecuzione forzata per rilascio di un compendio di terreni agricoli, proponeva opposizione all'esecuzione sia contro il precetto sia contro la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. Le opposizioni venivano rigettate dal Tribunale in funzione agraria e, in appello, la Corte territoriale pronunciava in dispositivo il rigetto dell'impugnazione, ma nella motivazione qualificava l'appello come inammissibile per genericità ai sensi dell'art. 434, primo comma, c.p.c. In cassazione la ricorrente deduceva: nullità per violazione dell'art. 434 c.p.c. perché i motivi di appello non sarebbero stati generici; violazione dello stesso art. 434 c.p.c. sotto il profilo della dichiarata inammissibilità; nullità per violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. per mancato contraddittorio sulla questione di inammissibilità; nullità per contrasto tra dispositivo di rigetto e motivazione di inammissibilità; violazione dell'art. 2909 c.c. per asserito contrasto con precedente ordinanza di cassazione che avrebbe cassato il titolo esecutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, rilevando un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione della sentenza d'appello: il dispositivo letto in udienza e depositato recitava "rigetta l'appello", mentre la motivazione affermava che l'appello era inammissibile per genericità ex art. 434, primo comma, c.p.c. Poiché nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie agrarie, il dispositivo ha autonoma rilevanza e non può essere corretto o integrato dalla motivazione, tale divergenza determina nullità della sentenza. Il motivo accolto ha assorbito tutti gli altri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
opposizione all'esecuzione avverso precetto e procedura per rilascio
è la base processuale dell'opposizione proposta contro l'esecuzione per rilascio; il thema dell'opposizione resta circoscritto ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, salvo fatti sopravvenuti.
inammissibilità dell'appello per genericità
l'appello deve individuare chiaramente il quantum appellatum e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado; la genericità comporta inammissibilità, non rigetto nel merito.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
contraddittorio preventivo sulla questione di inammissibilità
è invocato come violato per la mancata previa sottoposizione alle parti della questione rilevata d'ufficio.
dispositivo letto in udienza
nel rito del lavoro il dispositivo letto in udienza ha autonoma rilevanza e non può essere modificato o interpretato in senso difforme dalla motivazione.
è richiamato dalla ricorrente per sostenere la preclusione derivante da una precedente ordinanza di cassazione che avrebbe inciso sul titolo esecutivo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il paradigma del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato per censurare l'art. 434 c.p.c. e l'art. 2909 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il paradigma del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento, utilizzato per contrasto dispositivo-motivazione e violazioni processuali.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie agrarie, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha autonoma efficacia e deve essere coerente con la motivazione; un contrasto insanabile tra i due elementi determina nullità della sentenza.
- La formula di "rigetto" del dispositivo esprime una decisione di merito sull'infondatezza dell'impugnazione e non può essere compatibile con una motivazione che dichiari l'inammissibilità dell'appello per un vizio processuale.
- Nelle opposizioni esecutive il thema decidendum è delimitato dai motivi dell'atto introduttivo; l'introduzione di contestazioni nuove, anche se fondate su giudicati sopravvenuti o pregressi, è inammissibile, specialmente se dedotte per la prima volta in appello.
- L'appello deve contenere una critica specifica e intelligibile alla decisione di primo grado, con chiara individuazione delle parti contestate e delle ragioni di dissenso; la mera riproduzione del contenzioso pregresso non soddisfa il requisito di specificità imposto dall'art. 434 c.p.c.
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