Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 310/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni di servizio a tempo determinato e condannato al pagamento della somma complessiva di € 2.000,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, in relazione agli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 2.000,00 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale l’8 ottobre 2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva spontaneamente dato esecuzione al capo relativo all’attivazione della Carta elettronica. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione, che costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato, come risultante dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto della condanna. Ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa costituire impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto rilevanti, oltre alla nomina del commissario ad acta, le ragioni ostative richiamate dall’Adunanza Plenaria, consistenti nella crisi della finanza pubblica e nell’ammontare del debito pubblico, nonché la complessità e serialità del contenzioso relativo alla Carta elettronica e il coinvolgimento di più strutture e soggetti nell’attivazione del dispositivo digitale. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione dell’eventuale contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L’astreinte può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella crisi della finanza pubblica, nell’eccezionale contenzioso seriale e nella complessità dell’esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea ai fini dell’avvio dell’esecuzione; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato dimostra la definitività del titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, riconosciuto nel caso concreto anche in relazione agli anni di servizio considerati dal giudicato.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato con riguardo all’utilizzo di soggetti e strutture tecniche per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto all’Amministrazione un obbligo di facere o di pagamento riferito al caso deciso.
  • Ai fini dell’ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni e la prova del passaggio in giudicato consentono al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione integrale del titolo.
  • In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore e attribuendogli tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’esecuzione, compresa l’allocazione della somma in bilancio ove manchi uno stanziamento specifico.
  • L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, oltre alla nomina del commissario ad acta, sussistano altre ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica e la particolare complessità, articolazione e serialità del procedimento necessario per eseguire la condanna.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.