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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15936/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carofiglio era stato condannato per aver fornito false informazioni in due richieste di beneficio economico all'INPS (12/03/2019 e 17/01/2020), omettendo di indicare i redditi della figlia convivente e percependo indebitamente € 9.000,00. Con ricorso in Cassazione si contestava: (1) il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. (si sosteneva la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, anche alla luce della parziale restituzione e dell'assenza di precedenti della stessa indole); (2) la mancata applicazione della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.).

La decisione

Primo motivo: rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha escluso la causa di non punibilità ex art. 131‑bis, basando il giudizio sulla non particolare tenuità dell'offesa (esiguità del danno considerata non sussistente per l'importo di € 9.000,00) e sulla reiterazione della condotta (due istanze) oltre ai precedenti. La parziale restituzione e la condotta post factum sono state valutate ma non sufficienti a escludere la tenuità. Secondo motivo: fondato. La Corte ha rilevato l'omissione della riduzione per il rito abbreviato nella quantificazione della pena; ha pertanto annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e, ai sensi dell'art. 620 c.p.p. comma 1 lettera l, ha rideterminato la pena in 8 mesi di reclusione. Il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la tenuità si valuta tramite modalità della condotta e esiguità del danno/pericolo alla stregua dei criteri dell'art. 133 c.p.; la parziale restituzione post factum è un elemento valutabile ma non necessariamente decisivo

  • art. 81 comma 2 c.p. e art. 7 comma 1 d.l. n.4/2019 conv. l.26/2019

    Norme del fatto-reato contestato (fatti relativi a false dichiarazioni per l'ottenimento di benefici previdenziali), usate per definire la fattispecie e la responsabilità

  • art. 133 c.p.

    Criteri diretti alla valutazione della gravità del reato (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, intensità del dolo o grado della colpa) utilizzati per apprezzare la particolare tenuità dell'offesa

  • Sezioni Unite, sent. n. 13681 del 25/2/2016 (Tushaj)

    Precisa che per configurare l'abitualità del comportamento, ai fini dell'esclusione di 131‑bis, l'autore deve aver commesso almeno due illeciti ulteriori, oltre quello in esame

  • art. 442 c.p.p.

    Prevvede la riduzione di pena per il rito abbreviato; la sua omissione nella determinazione della pena è vizio correggibile dalla Cassazione

  • art. 620 comma 1 lett. l c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento parziale senza rinvio, di provvedere essa stessa alla rideterminazione della pena quando possibile

  • legge n.150 del 2022 (modifica art. 131‑bis)

    Ha ampliato la considerazione della condotta post factum (es. restituzione) come elemento valutabile nel giudizio di tenuità, ma non ne fa automaticamente conseguire l'applicazione della causa di non punibilità

Massime di principio

  • L'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. richiede contemporaneamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; entrambi i requisiti devono risultare dalla valutazione complessiva
  • La particolare tenuità si valuta tramite i due 'indici' modalità della condotta e esiguità del danno/pericolo, applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; un importo non trascurabile può ostare al riconoscimento della tenuità
  • L'abitualità sussiste quando l'autore ha commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello in esame (orientamento delle Sezioni Unite)
  • La condotta post factum (es. parziale restituzione, collaborazione, rinuncia a mezzi di impugnazione) è rilevabile e può attenuare la valutazione dell'offesa ma non è automaticamente risolutiva per l'applicazione di 131‑bis
  • In sede di Cassazione, se la pena è stata determinata senza riconoscere la riduzione prevista per il rito abbreviato, la Corte può annullare limitatamente alla quantificazione e rideterminare la pena direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Le censure sulla motivazione richiedono che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione logica e congrua quando esclude cause di non punibilità o diminuzioni di pena; valutazioni sulla gravità del danno e reiterazione della condotta sono elementi pienamente idonei a fondare l'esclusione

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