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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24738/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, da eseguirsi con presidi elettronici a distanza, proposta da un imputato già condannato in primo grado per estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso. Il G.u.p. aveva rigettato l’istanza e il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’appello, rilevando comunque nel merito la persistenza del pericolo di reiterazione del reato e la ripetitività delle deduzioni rispetto a precedenti incidenti cautelari. Nel ricorso per cassazione l’imputato deduceva: 1) violazione di legge per motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza di un giudicato cautelare, sostenendo che l’istanza presentava elementi nuovi non preclusi dai precedenti giudizi cautelari, quali il decorso di circa un anno e mezzo dall’esecuzione della misura, la disponibilità di un domicilio fuori regione e lo stato di incensuratezza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale valorizzato in modo illogico l’utilizzo del mezzo telefonico al fine di ritenere inadeguata la misura meno grave, pur essendo, secondo il ricorrente, possibile vietarne l’uso con specifiche prescrizioni. A suo dire, gli arresti domiciliari in luogo lontano da quello dei fatti avrebbero reciso i contatti con gli ambienti criminali di riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale, pur a fronte della formale declaratoria di inammissibilità dell’appello, avesse esaminato nel merito la richiesta cautelare, evidenziando la persistente esigenza di prevenzione del pericolo di reiterazione del reato. Il giudizio impugnato è stato ritenuto coerente e non manifestamente illogico: il decorso del tempo, l’incensuratezza, la disponibilità di un domicilio lontano e il ricorso al braccialetto elettronico sono stati considerati elementi non idonei ad attenuare il rischio cautelare, alla luce dei rapporti illeciti con ambienti della criminalità organizzata, dell’uso di strumenti idonei a compiere azioni illecite a distanza e della gravità del reato, per il quale opera la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. Le doglianze sono state qualificate come reiterative e attinenti al merito. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    presunzione relativa di sussistenza del pericolo di recidiva e di adeguatezza della massima misura, salvo prova contraria

    Per i reati ricompresi nella disposizione opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e di permanenza del pericolo di reiterazione, superabile solo con elementi contrari specifici e convincenti.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    La cancelleria è incaricata degli adempimenti successivi alla decisione in materia cautelare.

Massime di principio

  • In materia di sostituzione della custodia cautelare, la motivazione è sufficiente quando il giudice dia conto degli elementi essenziali del pericolo cautelare e spieghi perché i dati addotti dalla difesa non ne determinino un effettivo affievolimento.
  • La presenza di precedenti incidenti cautelari recenti e di richieste sostanzialmente reiterative consente al giudice di valorizzare la continuità del quadro cautelare, soprattutto se le nuove deduzioni non introducono elementi realmente decisivi.
  • Per i reati per i quali l’art. 275, comma 3, c.p.p. prevede una presunzione relativa, la difesa deve offrire elementi specifici idonei a vincere la presunzione; elementi come il decorso del tempo, l’incensuratezza o la distanza del domicilio possono essere ritenuti insufficienti se non incidono concretamente sul rischio di reiterazione.
  • La contestazione che investe la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari è inammissibile in cassazione quando mira, in sostanza, a una nuova lettura del merito e non evidenzia una manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelari
RamiMisure cautelari

Testo integrale

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