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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44386/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per furto aggravato (sottrazione di energia elettrica tramite abusivo allacciamento al contatore condominiale intestato a terzi). Le censure principali erano: estinzione per prescrizione (art. 157 c.p.), vizio di lettura del compendio probatorio e mancanza di prova che i ricorrenti avessero effettuato l'allaccio; assenza di querela della titolare; qualificazione del fatto come appropriazione indebita anziché furto (perché il contatore era condominiale); mancata sussistenza delle aggravanti (violenza sulle cose e uso di mezzo fraudolento); e doglianze sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: il motivo sulla prescrizione è infondato perché, applicando congiuntamente gli artt. 157 e 161 c.p., il termine di prescrizione per il furto pluriaggravato è di 12 anni e mezzo (scadenza 11/12/2024); le doglianze probatorie sono state ritenute generiche o non specifiche e quindi inammissibili; la questione di qualificazione del fatto (appropriazione indebita vs furto) è manifestamente infondata per assenza di elementi idonei a sostenere la conversione; le censure sulle aggravanti sono inammissibili per novità o manifestamente infondate in quanto l'allacciamento abusivo integra sia la violenza sulle cose (danno/manomissione) sia la frode (artificio che sorprende l'altrui buona fede); la critica alla misura della pena è inammissibile perché attiene alla discrezionalità del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto degli aumenti di pena previsti dalle aggravanti (art. 161 c.p. in combinato con art. 157 c.p.): non è sufficiente indicare la data del fatto, va applicata correttamente la disciplina della maggiore durata prescrizionale.
  • Le censure generiche sui fatti o sulla valutazione probatoria sono inammissibili: il ricorso in Cassazione necessita di specificità e di contestazioni concrete alla motivazione impugnata.
  • La qualificazione giuridica del fatto (furto vs appropriazione indebita) richiede un concreto esame degli elementi fattuali; l'asserzione che la cosa fosse "condominiale" non basta di per sé a convertire automaticamente il reato senza puntuali riscontri.
  • La manomissione di un contatore o l'allacciamento abusivo possono integrare sia la 'violenza sulle cose' (per il danneggiamento/manomissione che richiede ripristino) sia la 'frode' (per l'artificio idoneo a ingannare l'altrui buona fede): tali aggravanti possono dunque essere ricostruite anche senza prove formali di querela della titolare dell'utenza.
  • Questione nuova sollevata in cassazione (novità) è inammissibile se non era stata prospettata in sede di gravame: le questioni devono essere tempestivamente dedotte nel processo di merito o in appello.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà, illogicità o violazioni di legge manifeste.

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