Cassazione Penale, Sentenza n. 44386/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per furto aggravato (sottrazione di energia elettrica tramite abusivo allacciamento al contatore condominiale intestato a terzi). Le censure principali erano: estinzione per prescrizione (art. 157 c.p.), vizio di lettura del compendio probatorio e mancanza di prova che i ricorrenti avessero effettuato l'allaccio; assenza di querela della titolare; qualificazione del fatto come appropriazione indebita anziché furto (perché il contatore era condominiale); mancata sussistenza delle aggravanti (violenza sulle cose e uso di mezzo fraudolento); e doglianze sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: il motivo sulla prescrizione è infondato perché, applicando congiuntamente gli artt. 157 e 161 c.p., il termine di prescrizione per il furto pluriaggravato è di 12 anni e mezzo (scadenza 11/12/2024); le doglianze probatorie sono state ritenute generiche o non specifiche e quindi inammissibili; la questione di qualificazione del fatto (appropriazione indebita vs furto) è manifestamente infondata per assenza di elementi idonei a sostenere la conversione; le censure sulle aggravanti sono inammissibili per novità o manifestamente infondate in quanto l'allacciamento abusivo integra sia la violenza sulle cose (danno/manomissione) sia la frode (artificio che sorprende l'altrui buona fede); la critica alla misura della pena è inammissibile perché attiene alla discrezionalità del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
Usato per il calcolo del termine di prescrizione; combinato con l'art. 161 ha portato a ritenere non decorso il termine per il reato di furto pluriaggravato.
art. 161 cod. pen. (aumenti della pena ai fini della prescrizione)
Applicato congiuntamente all'art. 157 per determinare il termine di prescrizione maggiorato in ragione delle aggravanti; da ciò è derivata la scadenza del termine di prescrizione fissata nel 2024.
art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. (aggravanti: violenza sulle cose e uso di mezzo fraudolento)
La Corte ha ritenuto che la manomissione e l'allacciamento abusivo integrino sia la violenza sulle cose (danno/manomissione) sia la frode (artificio che inganna l'altrui buona fede).
artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamati per sottolineare la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della pena; la Cassazione non ha riesaminato la congruità della pena salvo arbitrarietà, che non è emersa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiami procedurali sui limiti di motivazione dei ricorsi in cassazione (vincoli di specificità/formalità nella esposizione dei motivi).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; procedimento telematico/organizzativo rilevante nella fase di deposito delle conclusioni.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
In base a questa norma la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto degli aumenti di pena previsti dalle aggravanti (art. 161 c.p. in combinato con art. 157 c.p.): non è sufficiente indicare la data del fatto, va applicata correttamente la disciplina della maggiore durata prescrizionale.
- Le censure generiche sui fatti o sulla valutazione probatoria sono inammissibili: il ricorso in Cassazione necessita di specificità e di contestazioni concrete alla motivazione impugnata.
- La qualificazione giuridica del fatto (furto vs appropriazione indebita) richiede un concreto esame degli elementi fattuali; l'asserzione che la cosa fosse "condominiale" non basta di per sé a convertire automaticamente il reato senza puntuali riscontri.
- La manomissione di un contatore o l'allacciamento abusivo possono integrare sia la 'violenza sulle cose' (per il danneggiamento/manomissione che richiede ripristino) sia la 'frode' (per l'artificio idoneo a ingannare l'altrui buona fede): tali aggravanti possono dunque essere ricostruite anche senza prove formali di querela della titolare dell'utenza.
- Questione nuova sollevata in cassazione (novità) è inammissibile se non era stata prospettata in sede di gravame: le questioni devono essere tempestivamente dedotte nel processo di merito o in appello.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà, illogicità o violazioni di legge manifeste.
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