Cassazione Penale, Sentenza n. 18367/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Biagio Bifulco ha chiesto la modifica dell'ordine di esecuzione della pena (emesso 26/01/2021) sostenendo che una pena precedentemente inflitta e integralmente espiata (sentenza 23/05/2001: anni 6 e mesi 6) era poi stata rideterminata (con ordinanza 04/06/2020) in anni 4 e mesi 6 a seguito del riconoscimento della continuazione in executivis; pertanto la pena effettivamente scontata, pur divenuta sine titulo, avrebbe dovuto essere imputata alla pena da eseguire e riconosciuta nella determinazione del fine pena (si chiedeva il nuovo termine al 12/08/2023). La Corte d'appello aveva respinto la richiesta ritenendo che l'espiazione della pena fosse cessata il 7/6/2004, cioè prima della consumazione dei reati cui si riferisce la condanna successiva, e quindi non fosse possibile imputare quella detenzione alla pena da eseguire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo unico, affermando che l'art. 657 c.p.p. limita la fungibilità delle pene: sono computabili solo i periodi di detenzione sofferti dopo la consumazione del reato cui si riferisce la condanna da eseguire; la giurisprudenza applica lo stesso principio anche nei casi di riconoscimento della continuazione in executivis. Le questioni di incostituzionalità sollevate dalla difesa sono state ritenute infondate. Per effetto della inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Stabilisce il principio della fungibilità dei periodi di detenzione ai fini del computo della pena da eseguire; il comma 4 pone il limite che sono computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del reato cui si riferisce la condanna da eseguire. La Corte ha interpretato la norma nel senso che tale limite impedisce di imputare a pena successiva periodi di detenzione antecedenti alla commissione dei reati cui la pena si riferisce, e ha richiamato la giurisprudenza che applica le stesse regole anche quando la continuità è riconosciuta in executivis.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per la disposizione circa l'ammenda a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Riferito nella ricostruzione fattuale come causa di una riduzione di pena (25 giorni) considerata nella richiesta di rideterminazione, senza che ciò incidesse sull'esito del ricorso di cassazione.
Sentenze Corte Costituzionale n. 198/2014 e ordinanza n. 117/2017
Richiamate per confutare l'eccezione di incostituzionalità: la Corte ha ritenuto che la disciplina della fungibilità ha adeguata copertura normativa e non viola i principi costituzionali invocati (eguaglianza e legalità della pena).
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418)
Citata per sostenere che la regola del comma 2 dell'art. 657 (casi di revoca della condanna, amnistia/indulto) si applica anche ai casi di riconoscimento della continuazione in executivis, incidendo sulla valutazione della fungibilità della pena espiata.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai criteri per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto non risultano elementi che escludano la colpa, giustificando l'ammenda.
Massime di principio
- La pena espiata "sine titulo" non è automaticamente fungibile: ai fini del computo della pena da eseguire sono computabili solo i periodi di detenzione successivi alla commissione dei reati cui la pena si riferisce (art. 657 c.p.p., comma 4).
- Il riconoscimento della continuazione in executivis viene trattato dalla giurisprudenza come caso nel quale opera la limitazione prevista dall'art. 657; quindi la rideterminazione della pena per continuazione non autorizza di per sé l'imputazione di periodi di detenzione anteriori ai reati successivi.
- Le censure di incostituzionalità sulla disciplina della fungibilità trovano in genere difficile accoglimento: la normativa è stata già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale e ritenuta compatibile con i principi di eguaglianza e di legalità della pena.
- In sede di istanza di rideterminazione occorre documentare con precisione le date di detenzione, le date dei reati e i periodi per i quali si chiede la computabilità; se i periodi di detenzione sono antecedenti ai reati successivi la richiesta di fungibilità ha scarse probabilità di successo.
- Ai fini di impugnazione in Cassazione è essenziale contestare profili di diritto; questioni meramente istruttorie o di fatto relative al computo dei giorni rischiano l'inammissibilità se non adeguatamente prospettate nei gradi precedenti.
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