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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25210/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna per truffa aggravata dal vincolo di continuazione e dal concorso di persone, confermata in appello sulla base di plurimi elementi indiziari: documentazione relativa a una carta Postepay, documenti identificativi, accredito della somma provento della truffa sulla carta nella disponibilità dell'imputato, messaggi WhatsApp e testimonianze di dipendenti della società che gestiva l'appartamento fraudolentemente locato. In cassazione la difesa ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di norme processuali e degli artt. 111 Cost., 153-bis, 512-bis e 727 c.p.p., lamentando il difetto di contraddittorio derivante dall'acquisizione della querela della persona offesa a fini probatori senza adeguate ricerche sulla sua irreperibilità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge processuale e vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio di colpevolezza per truffa fosse fondato sulle sole dichiarazioni della persona offesa contenute nella querela. La Corte ha però rilevato che la censura sulla querela era già stata accolta in appello, con espunzione dell'atto dal compendio probatorio, e che la condanna non si fondava su di essa. Ha inoltre osservato che il motivo sulla prova era privo di correlazione con la sentenza impugnata e comunque manifestamente infondato, perché l'attribuzione dell'illecito a chi percepisce il profitto della truffa costituisce massima di esperienza, superabile solo con specifici elementi contrari, non dedotti dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate o non correlate alla motivazione impugnata le censure difensive: il vizio relativo all'acquisizione della querela era già stato rimosso in appello mediante declaratoria di inutilizzabilità dell'atto, mentre la conferma della responsabilità era stata fondata su elementi probatori diversi e autonomi. La Corte ha inoltre valorizzato il principio per cui, in materia di truffa, il soggetto che riceve l'accredito del profitto illecito può essere ragionevolmente individuato come autore della condotta decettiva, salvo specifici elementi contrari non allegati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della doglianza sul difetto di contraddittorio nella formazione della prova.

  • art. 153-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nella censura processuale relativa all'acquisizione della querela della persona offesa.

  • art. 512-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nella censura processuale relativa all'acquisizione della querela della persona offesa.

  • art. 727 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nella censura processuale relativa all'acquisizione della querela della persona offesa.

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato; la Corte conferma che la responsabilità per truffa può essere desunta, in presenza di un accredito del profitto illecito nella disponibilità dell'imputato e di ulteriori riscontri, secondo una massima di esperienza.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come parte della contestazione penale, indicativa del vincolo della continuazione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come parte della contestazione penale, indicativa del concorso di persone nel reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di truffa, il soggetto che percepisce o riceve l'accredito del profitto illecito può essere ragionevolmente individuato come autore della condotta decettiva, secondo una massima di esperienza fondata sul normale nesso tra artificio/raggiro e vantaggio patrimoniale.
  • Tale massima di esperienza non determina una inversione dell'onere della prova: essa opera come criterio di valutazione del compendio indiziario ed è superabile solo mediante l'allegazione di elementi concreti, specifici e logicamente compatibili con una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Se la censura di ricorso si fonda su un atto probatorio che il giudice di merito ha già espunto dal materiale utilizzato per la decisione, il motivo è privo di correlazione con la motivazione impugnata e non può fondare l'annullamento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o risultano manifestamente infondate alla luce degli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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