Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del concorso nel delitto di immigrazione clandestina (artt. 110 c.p. e art. 12 D.Lgs. 286/1998). Il ricorso denunciava: 1) violazioni in tema di motivazione e mancanza di ragionevole dubbio, contestando l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni dei tre migranti che identificarono il ricorrente come conducente e sostenendo la prevalenza del video acquisito che mostrerebbe un diverso conducente; 2) errore nella valutazione delle prove a discarico e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'imputato; 3) vizio nella qualificazione delle circostanze aggravanti (incluse le ipotesi di lucro, il numero dei trasportati, la messa in pericolo di vite, il trattamento inumano, il concorso di più persone e la disponibilità di armi), deducendo l'assenza di elementi probatori per tali aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: lo ha ritenuto generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate dai giudici di merito senza una critica specifica ai loro punti; ha ritenuto che il ricorso non si confronti con la motivazione specifica dei giudici di merito che avevano valorizzato la sovrapponibilità e la convergenza delle dichiarazioni dei tre migranti (esaminati separatamente) che riconoscevano il ricorrente quale conducente, mentre la presenza di un secondo conducente confermata dal video non esclude la responsabilità concorrente del ricorrente. I motivi relativi alle aggravanti sono stati dichiarati inammissibili perché non dedotti in appello o perché generici; la Corte ha inoltre ritenuto provate le aggravanti alla luce degli atti (numero dei migranti, pericolosità del viaggio, condotte di soggezione e trasporto, lucro collegato al trasporto). Conseguentemente il ricorso è stato respinto quale inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (la Corte d'appello, nel provvedimento impugnato, aveva comunque parzialmente riformato la sentenza di primo grado applicando le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena a 3 anni di reclusione e 2.000.000 euro di multa).
Norme richiamate
Normativa penale relativa al concorso nel reato di immigrazione clandestina e alle circostanze aggravanti applicate. La Corte ha ritenuto assodato il concorso nel reato e la presenza delle aggravanti (numero elevato di persone, messa in pericolo, trattamenti degradanti, finalità di lucro, concorso di più persone) sulla base delle risultanze probatorie.
Norme processuali relative alla valutazione delle prove, motivazione della sentenza e ambito di giudizio in Cassazione. La Corte ha valutato che il ricorso non ha censurato specificamente la motivazione dei giudici di merito e che le doglianze erano generiche e non critiche rispetto agli esiti probatori.
Norma che disciplina la condanna alle spese e alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale articolo per la condanna pecuniaria di euro 3.000,00.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Precedente richiamato in tema di impossibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità quando non emergono elementi a favore del ricorrente; utilizzato come parametro per la condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione dei giudici di merito: argomentazioni generiche o ripetitive prive di censura puntuale sono inammissibili.
- La convergenza e la sovrapponibilità delle dichiarazioni di più testi, specialmente se rese separatamente e ricche di dettagli coincidenti, possono prevalere su elementi contraddittori isolati e non determinano automaticamente il ragionevole dubbio.
- Se in sede di appello non sono state sollevate censure relative alle aggravanti, tali questioni risultano di regola inammissibili in Cassazione per essere estranee al devolutum; le doglianze sulle aggravanti devono essere formulate già in appello.
- La presenza di un altro possibile responsabile documentata da elementi (es. video) non esclude la responsabilità concorrente di chi è stato riconosciuto da più testi come conducente.
- Un ricorso ritenuto manifestamente inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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