Cassazione Penale, Sentenza n. 36736/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 16 aprile 2024 per una truffa connessa alla compravendita di un’autovettura; la Corte di appello di Torino ha confermato la responsabilità, la qualificazione circostanziale e il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo, articolato richiamando promiscuamente i tre vizi di motivazione previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la difesa ha contestato la valutazione delle prove sulla responsabilità, chiedendo in sostanza una rivalutazione del merito. Con il secondo motivo ha lamentato che la Corte d’appello non avesse avvisato d’ufficio l’imputato della facoltà di chiedere la sostituzione della pena detentiva ai sensi degli artt. 545-bis c.p.p. e 20-bis c.p. La richiesta di sostituzione non era stata formulata nei motivi d’appello, in motivi nuovi o nelle conclusioni scritte.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità: la deduzione cumulativa e indifferenziata dei tre vizi motivazionali non identifica quali parti della motivazione sarebbero mancanti, contraddittorie o manifestamente illogiche; inoltre, la censura sollecita una rivalutazione del merito e non si confronta con la motivazione della doppia conforme, ritenuta articolata e non manifestamente illogica, fondata sulla prova degli artifici utilizzati per indurre la persona offesa a versare denaro in vista del prospettato acquisto all’asta di autovetture. Anche il secondo motivo è inammissibile: la questione è stata proposta per la prima volta in cassazione e non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., né rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 609 c.p.p. In ogni caso, il giudice d’appello non può disporre d’ufficio la sostituzione della pena detentiva, che non rientra tra i benefici e le diminuenti indicati dall’art. 597, comma 5, c.p.p.; non essendo stata presentata alcuna richiesta nel giudizio d’appello, la Corte territoriale non era tenuta ad attivare la procedura dell’art. 545-bis c.p.p. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
La censura che deduce cumulativamente tutti i vizi motivazionali rispetto al medesimo punto deve specificare distintamente il profilo di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; l’omessa individuazione rende il motivo aspecifico e inammissibile.
Il vizio è stato proposto per la prima volta con i motivi di ricorso, laddove la sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Vercelli in data 16 aprile 2024, nel pieno vigore del regime processuale disciplinato dall’art. 545 bis cod. proc. pen. Il vizio non è pertanto deducibile, ai sensi di quanto dispone il comma 3 dell’art. 606 cod. proc. pen., trattandosi di una violazione di legge non denunciata nel percorso devolutivo della regiudicanda;
Una violazione di legge non dedotta nel percorso devolutivo non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
né si tratta di questione rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio (art. 609, cod. proc. pen.).
La questione relativa al mancato avviso sulla possibilità di chiedere una pena sostitutiva non è, secondo la decisione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In assenza di un impulso di parte, non era pertanto onere della Corte di merito di attivare la procedura prevista dall’art. 545 bis cod. proc. pen.
In appello la procedura per la sostituzione della pena detentiva non deve essere attivata d’ufficio in assenza di una richiesta della parte.
La Corte di appello di Torino, nel confermare sia l’accertamento della responsabilità per i fatti contestati, sia la qualificazione circostanziale, che il trattamento sanzionatorio, non ha dato avviso (ex officio) all’imputato della facoltà di chiedere la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste (art. 545 bis cod. proc. pen., in riferimento all’art. 20 bis cod. pen.).
La norma è richiamata come previsione delle pene sostitutive; la decisione esclude che il giudice d’appello debba prospettarne d’ufficio l’applicazione in assenza di impulso della parte.
In ogni caso, deve pure ricordarsi che questa Corte ha più volte chiarito che il giudice d'appello non può disporre “di ufficio” la sostituzione delle pene detentive con le pene sostitutive, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello.
La sostituzione della pena detentiva non è compresa tra i benefici e le diminuenti che il giudice d’appello può applicare d’ufficio in deroga al principio devolutivo.
Massime di principio
- Chi deduce contestualmente, rispetto al medesimo punto della decisione, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione deve indicare separatamente a quale parte o profilo si riferisca ciascun vizio; la censura cumulativa e indifferenziata è aspecifica e inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito, quando la motivazione impugnata dia conto in modo non manifestamente illogico del percorso valutativo.
- Una violazione di legge non sottoposta al giudice d’appello nel percorso devolutivo non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se non si tratta di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Il giudice d’appello non può disporre d’ufficio la sostituzione della pena detentiva, poiché tale sostituzione non rientra tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, c.p.p.; senza un’istanza di parte non sussiste l’obbligo di attivare la procedura prevista dall’art. 545-bis c.p.p.
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