Cassazione Penale, Sentenza n. 37708/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 03/12/2024. Mingolla deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di autoriciclaggio (art. 648-ter/648-ter.1), sostenendo che il reato presuppone una condotta successiva ed autonoma rispetto al furto e che la Corte territoriale avrebbe confuso atto presupposto e reimpiego (acquisto di beni). Garino deduce più motivi: a) assenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter), sostenendo di non aver avuto consapevolezza dell'illiceità delle provviste; b) che la sua partecipazione integra piuttosto il concorso nel reato presupposto (art. 110 e 42 c.p.), il che escluderebbe la rilevanza dell'art. 648-ter; c) contraddittorietà della motivazione della Corte che da un lato esclude la sua partecipazione alle operazioni predatorie e dall'altro la prospetta come possibile coautrice. Moresco impugna la condanna per riciclaggio (art. 648-bis), contestando l'elemento oggettivo (le operazioni sarebbero prive di idoneità dissimulatoria: versamento e rapido bonifico senza frazionamenti e tracciabilità) e l'elemento soggettivo (assenza di consapevolezza della provenienza illecita, con allegati elementi probatori a suo favore).
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione: i ricorsi sono in larga parte aspecifici perché non affrontano in modo puntuale e critico la articolata motivazione delle sentenze di merito (doppia conforme) e si limitano a riproporre doglianze già esaminate dai giudici d'appello. Per Mingolla il motivo unico è aspecifico e non confuta le argomentazioni della doppia sentenza che hanno ritenuto l'acquisto e la successiva rivendita di beni di lusso come atto idoneo a dissimulare la provenienza illecita. Per Garino tutti i motivi sono aspecifici: la Corte ha motivatamente circoscritto la sua responsabilità agli impieghi derivanti da due furti specifici e ha ritenuto che, per quegli importi, sussistesse la conoscenza dell'origine illecita; le censure non confrontano punto per punto la motivazione. Per Moresco alcuni motivi sono manifestamente infondati (la Corte ha ricordato che l'art. 648-bis richiede solo l'ostacolare l'identificazione e che trasferimenti tracciabili tra conti possono integrare il reato) e altri aspecifici. Esiti pratici: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; condanna in solido alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili (liquidate in complessivi euro 3.686,00 per ciascuna), oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Impostazione della Corte: i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni delle sentenze di merito; censure generiche o che ripropongono le stesse doglianze già affrontate in appello sono inammissibili
art. 648-ter cod. pen. (e menzione di art. 648-ter.1)
Rilevazione della Corte: l'impiego di denaro di provenienza illecita può essere accertato relativamente a specifici finanziamenti derivanti da furti; la conoscenza della provenienza illecita va valutata sulla base del quadro probatorio complessivo e della consapevolezza nei rapporti del destinatario
La Corte ribadisce che il riciclaggio richiede un'azione idonea a 'ostacolare' l'identificazione della provenienza delittuosa: l'ostacolare non richiede di rendere impossibile l'identificazione ma anche di renderla più difficile; trasferimenti tracciabili (es. bonifici tra conti diversi) possono integrare la fattispecie
Richiamate nei motivi di Garino: la Corte distingue tra concorso nel reato presupposto (che escluderebbe l'applicazione sussidiaria dell'art. 648-ter) e il caso in cui il soggetto sia invece destinatario consapevole dei proventi; la qualificazione dipende dalla ricostruzione fattuale e probatoria
Norma richiamata per l'aggravio delle spese: la Corte dispone la condanna alle spese processuali e l'ammenda a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili con profili di colpa
Richiamato in censura dalla difesa di Moresco: la Corte però ha ritenuto la fattispecie più correttamente inquadrata nella disciplina del riciclaggio (648-bis), non della mera ricettazione
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve confrontarsi punto per punto con la motivazione delle sentenze di merito: motivi generici o ripetitivi rispetto all'appello sono inammissibili
- Per il reato di riciclaggio (art. 648-bis) non è necessaria l'assoluta occultazione dell'origine delittuosa: è sufficiente un'operazione idonea ad "ostacolare" l'identificazione, quindi anche trasferimenti tracciabili possono integrare il reato
- L'autoriciclaggio/impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter) richiede valutazione della conoscenza della provenienza illecita alla luce dell'intero contesto probatorio; la consapevolezza può desumersi dai rapporti stretti e dalle modalità operative
- Deve essere attentamente valutata la distinzione tra concorso nel reato presupposto (che può escludere la sussidiarietà dell'art. 648-ter) e la condizione di soggetto che riceve e reimpiega i proventi: la qualificazione dipende dalla prova degli specifici ruoli e dai comportamenti concreti
- In pratica, chi subisce accrediti anomali o organizza bonifici verso società riconducibili a terzi deve giustificare con documentazione credibile la provenienza e la finalità delle operazioni per evitare l'integrazione del reato
- Chi impugna in cassazione dovrebbe presentare osservazioni nette e motivate sulle singole argomentazioni della motivazione di merito per non incorrere nell'inammissibilità e nelle spese/ammende
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