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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37708/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 03/12/2024. Mingolla deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di autoriciclaggio (art. 648-ter/648-ter.1), sostenendo che il reato presuppone una condotta successiva ed autonoma rispetto al furto e che la Corte territoriale avrebbe confuso atto presupposto e reimpiego (acquisto di beni). Garino deduce più motivi: a) assenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter), sostenendo di non aver avuto consapevolezza dell'illiceità delle provviste; b) che la sua partecipazione integra piuttosto il concorso nel reato presupposto (art. 110 e 42 c.p.), il che escluderebbe la rilevanza dell'art. 648-ter; c) contraddittorietà della motivazione della Corte che da un lato esclude la sua partecipazione alle operazioni predatorie e dall'altro la prospetta come possibile coautrice. Moresco impugna la condanna per riciclaggio (art. 648-bis), contestando l'elemento oggettivo (le operazioni sarebbero prive di idoneità dissimulatoria: versamento e rapido bonifico senza frazionamenti e tracciabilità) e l'elemento soggettivo (assenza di consapevolezza della provenienza illecita, con allegati elementi probatori a suo favore).

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione: i ricorsi sono in larga parte aspecifici perché non affrontano in modo puntuale e critico la articolata motivazione delle sentenze di merito (doppia conforme) e si limitano a riproporre doglianze già esaminate dai giudici d'appello. Per Mingolla il motivo unico è aspecifico e non confuta le argomentazioni della doppia sentenza che hanno ritenuto l'acquisto e la successiva rivendita di beni di lusso come atto idoneo a dissimulare la provenienza illecita. Per Garino tutti i motivi sono aspecifici: la Corte ha motivatamente circoscritto la sua responsabilità agli impieghi derivanti da due furti specifici e ha ritenuto che, per quegli importi, sussistesse la conoscenza dell'origine illecita; le censure non confrontano punto per punto la motivazione. Per Moresco alcuni motivi sono manifestamente infondati (la Corte ha ricordato che l'art. 648-bis richiede solo l'ostacolare l'identificazione e che trasferimenti tracciabili tra conti possono integrare il reato) e altri aspecifici. Esiti pratici: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; condanna in solido alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili (liquidate in complessivi euro 3.686,00 per ciascuna), oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Impostazione della Corte: i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni delle sentenze di merito; censure generiche o che ripropongono le stesse doglianze già affrontate in appello sono inammissibili

  • art. 648-ter cod. pen. (e menzione di art. 648-ter.1)

    Rilevazione della Corte: l'impiego di denaro di provenienza illecita può essere accertato relativamente a specifici finanziamenti derivanti da furti; la conoscenza della provenienza illecita va valutata sulla base del quadro probatorio complessivo e della consapevolezza nei rapporti del destinatario

  • art. 648-bis cod. pen.

    La Corte ribadisce che il riciclaggio richiede un'azione idonea a 'ostacolare' l'identificazione della provenienza delittuosa: l'ostacolare non richiede di rendere impossibile l'identificazione ma anche di renderla più difficile; trasferimenti tracciabili (es. bonifici tra conti diversi) possono integrare la fattispecie

  • art. 42 e art. 110 cod. pen.

    Richiamate nei motivi di Garino: la Corte distingue tra concorso nel reato presupposto (che escluderebbe l'applicazione sussidiaria dell'art. 648-ter) e il caso in cui il soggetto sia invece destinatario consapevole dei proventi; la qualificazione dipende dalla ricostruzione fattuale e probatoria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'aggravio delle spese: la Corte dispone la condanna alle spese processuali e l'ammenda a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili con profili di colpa

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato in censura dalla difesa di Moresco: la Corte però ha ritenuto la fattispecie più correttamente inquadrata nella disciplina del riciclaggio (648-bis), non della mera ricettazione

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso deve confrontarsi punto per punto con la motivazione delle sentenze di merito: motivi generici o ripetitivi rispetto all'appello sono inammissibili
  • Per il reato di riciclaggio (art. 648-bis) non è necessaria l'assoluta occultazione dell'origine delittuosa: è sufficiente un'operazione idonea ad "ostacolare" l'identificazione, quindi anche trasferimenti tracciabili possono integrare il reato
  • L'autoriciclaggio/impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter) richiede valutazione della conoscenza della provenienza illecita alla luce dell'intero contesto probatorio; la consapevolezza può desumersi dai rapporti stretti e dalle modalità operative
  • Deve essere attentamente valutata la distinzione tra concorso nel reato presupposto (che può escludere la sussidiarietà dell'art. 648-ter) e la condizione di soggetto che riceve e reimpiega i proventi: la qualificazione dipende dalla prova degli specifici ruoli e dai comportamenti concreti
  • In pratica, chi subisce accrediti anomali o organizza bonifici verso società riconducibili a terzi deve giustificare con documentazione credibile la provenienza e la finalità delle operazioni per evitare l'integrazione del reato
  • Chi impugna in cassazione dovrebbe presentare osservazioni nette e motivate sulle singole argomentazioni della motivazione di merito per non incorrere nell'inammissibilità e nelle spese/ammende

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