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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1206/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze emesse dallo stesso Tribunale: la prima per bancarotta fraudolenta per distrazione commessa nel 2005-2006 in danno della societa Aonet s.r.l. (connessa al fallimento) in favore di Gesco s.r.l.; la seconda per distrazione di somme da Ark.fin. s.r.l. avvenuta nel 2012-2013. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha dato eccessivo rilievo all'eterogeneita delle compagini societarie e alla distanza cronologica, omettendo invece di considerare l'identita del modus operandi e che la vicinanza temporale e' solo uno degli indici utili ad accertare l'unita del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i principi consolidati sulla continuazione: occorre l'esistenza di un disegno criminoso unitario concepito almeno nelle sue linee essenziali e fondato su indicatori concreti (omogeneita delle violazioni e del bene protetto, contiguita spazio-temporale, modalita della condotta, rapporti tra soggetti coinvolti, sistematicita, ecc.). Il giudice dell'esecuzione ha motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione richiamando l'assenza di rapporti tra le societa interessate, la diversita delle compagini e i diversi tempi dei fallimenti: il mero titolo di reato comune non basta. Le doglianze del ricorrente sono state ritenute generiche e meramente confutative. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile, il ricorrente e' stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata come base per la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; la Corte sottolinea che l'accertamento richiede prova di un disegno criminoso unitario concepito nelle sue linee essenziali.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina la continuazione tra reati, la cui identita del disegno criminoso va distinta dalla generica propensione a delinquere; la Corte ne trae il criterio interpretativo per l'accertamento della continuazione in sede esecutiva.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla quantificazione dell'obolo a carico del ricorrente quando non sussistono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.

  • Giurisprudenza di legittimita (es. Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 Daniele; Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 Gargiulo; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 Eloumari)

    Riportate come principi interpretativi sul contenuto e sui criteri per riconoscere la continuazione: necessita la progettazione originaria di una serie di illeciti, valutazione di indicatori concreti e possibilita' di valutare l'unita del disegno anche sulla base di alcuni elementi significativi; il giudizio di merito e' prevalente se motivato adeguatamente.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario concepito almeno nelle linee essenziali: non e' sufficiente la mera somiglianza tipologica dei reati.
  • Gli indici utili sono molteplici (omogeneita delle violazioni e del bene giuridico tutelato, modalita della condotta, contiguita' spazio-temporale, rapporti patrimoniali o societari tra le vittime/enti coinvolti, sistematicita dell'attivita): non e' necessario che tutti siano presenti, ma alcuni devono essere concreti e significativi.
  • La sola vicinanza cronologica non basta; analogamente la comune qualifica del reato (es. distrazione) e' inadeguata senza elementi che colleghino le condotte (stessa progettazione, medesime modalita operative, collegamenti societari o funzionali).
  • In sede di cassazione non si possono rinnovare libere valutazioni di merito: occorre indicare con precisione quale elemento fattuale o logico il giudice di merito avrebbe omesso o travisato, fornendo elementi specifici a sostegno della diversa ricostruzione.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in casi analoghi conviene documentare relazioni tra le societa coinvolte (rapporti contrattuali, dirigenziali, flussi finanziari), la ripetizione identica di tecniche illecite e prove che i reati successivi erano gia' programmati al momento del primo.

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