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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2025 del 14/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso TASI per l'anno 2014 relativo a un immobile adibito a sede della congregazione in Roma-Bufalotta. La commissione tributaria di secondo grado del Lazio ha rigettato l'appello dell'ente impositore, confermando la decisione favorevole alla contribuente. In cassazione l'ente locale ha proposto tre motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012, nonché degli artt. 3 e 4 del d.m. n. 200/2012, oltre alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La doglianza sostanziale era diretta a contestare il riconoscimento dell'esenzione fiscale per l'immobile, sostenendo in sostanza che i presupposti esentivi non sussistessero o che la prova fosse stata mal valutata. La contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso e chiedendo la reiezione, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, osservando che la dedotta questione del giudicato con precedenti decisioni è questione di fatto attinente al merito, non al rito. Nel merito ha reputato infondati i motivi, perché formulati in modo teorico e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre ha rilevato che essi tendevano a sollecitare una rivalutazione del fatto e del quadro probatorio, preclusa in sede di legittimità. È stato confermato che i giudici di merito avevano accertato, con valutazione insindacabile, la prova dei presupposti dell'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, applicabile anche alla TASI, per locali destinati ad attività di culto o ad abitazione di religiosi nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente. La Corte ha anche escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo che la proposizione del ricorso si collocasse entro margini di controvertibilità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 504/1992

    L'esenzione fiscale per gli immobili degli enti ecclesiastici o similari spetta quando l'immobile è effettivamente destinato allo svolgimento esclusivo delle attività di religione o di culto, oppure ad attività istituzionali esenti, come l'abitazione di religiosi e la formazione del clero, secondo l'accertamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca l'esenzione deve fornire la prova dei relativi presupposti; nel caso deciso la contribuente ha assolto tale onere secondo la valutazione dei giudici di merito.

  • art. 91-bis d.l. 201/2012

    Richiamato come norma di disciplina dell'esenzione fiscale per gli enti non commerciali e per gli immobili destinati ad attività agevolate.

  • art. 3 d.m. n. 200/2012

    Richiamato quale criterio regolamentare per l'individuazione delle attività e dei requisiti rilevanti ai fini dell'esenzione.

  • art. 4 d.m. n. 200/2012

    Richiamato in relazione alla disciplina applicativa dell'esenzione fiscale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che interpretazione e valutazione delle prove, nonché la scelta di quelle ritenute decisive, appartengono al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale delle censure per violazione di legge, ritenute tuttavia infondate perché non agganciate alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro invocato per la dedotta violazione delle regole processuali, ma senza evidenziare un reale vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata è stata esclusa perché il ricorso, pur infondato, era fondato su questioni controvertibili e non connotato da abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di esenzioni tributarie riconosciute agli enti ecclesiastici o ad enti analoghi, l'esenzione compete solo se il contribuente prova in concreto la destinazione dell'immobile ad attività rientranti tra quelle agevolate; l'accertamento dei presupposti è riservato al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle prove sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o dei criteri di valutazione probatoria.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze meramente astratte o teoriche, che non colgano la ratio decidendi, risultano infondate e possono essere inammissibili.
  • La destinazione di locali a culto, ad abitazione di religiosi o ad attività comunque istituzionali esenti può integrare il requisito dell'esenzione fiscale anche se il complesso immobiliare presenti utilizzi articolati o plurimi, purché tali utilizzi restino tutti nell'alveo delle attività agevolate.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non è configurabile quando la parte soccombente abbia sollevato questioni giuridiche controvertibili e non manifestamente pretestuose.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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