Cassazione Civile, Ordinanza n. 32587/2025 del 14/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (genitore)
La controversia
La controversia riguarda l'affidamento e il mantenimento di una figlia minore nata dalla relazione tra le parti. In primo grado la madre aveva chiesto l'affido super-esclusivo, con attribuzione alla stessa del potere di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per la minore, e la condanna del padre al pagamento di un assegno mensile di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie. Il padre non si era costituito in primo grado ed era stato dichiarato contumace. In appello egli aveva dedotto, anzitutto, la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado, sostenendo che la notifica eseguita tramite UNEP fosse irregolare perché la copia era stata inviata a mezzo posta al vicino di casa, senza corretta attestazione delle ricerche delle persone abilitate a riceverla, senza adeguata indicazione delle modalità di identificazione del vicino e senza valida raccomandata informativa; assumeva inoltre di avere avuto conoscenza del procedimento solo in un momento successivo, a seguito della notifica della sentenza e dell'atto di precetto. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto della questione processuale, contestava nel merito i presupposti dell'affido super-esclusivo, lamentando la violazione della disciplina sull'affidamento condiviso e un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della relazione dei servizi socio-psicologici. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, confermando l'affido alla madre e il mantenimento stabilito dal tribunale, ritenendo il padre poco collaborativo e spesso difficilmente raggiungibile. In cassazione il ricorrente ha riproposto i due motivi, con adesione della Procura generale alla censura sulla notificazione e assorbimento del resto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la notificazione del ricorso introduttivo di primo grado. Ha affermato che la disciplina dell'art. 139 c.p.c. non consente la notifica mediante invio per posta al vicino di casa, poiché la consegna deve avvenire a mani del soggetto legittimato che accetti l'atto, con successivo avviso raccomandato al destinatario; inoltre, dalla relata emergeva che l'ufficiale giudiziario aveva accertato un domicilio di fatto del destinatario altrove, circostanza incompatibile con la procedura seguita. La Corte ha escluso che la nullità potesse essere sanata da meri messaggi o da una conoscenza di fatto del giudizio, richiedendo invece la costituzione in giudizio del destinatario o la rinnovazione della notifica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Norme richiamate
art. 137 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla notificazione per denunciare la violazione della disciplina delle notifiche giudiziarie.
art. 138 c.p.c.
Richiamato quale parte del sistema della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario.
art. 139 c.p.c.
La Corte ne ha dato un'interpretazione rigorosa: la notificazione al vicino è ammessa solo come consegna a mani nel comune di residenza e nei luoghi indicati dalla norma; non è consentito inviare per posta al vicino la copia dell'atto. La raccomandata informativa deve essere inviata al destinatario, non a un soggetto diverso.
art. 149 c.p.c.
Richiamato in tema di perfezionamento della notificazione mediante il procedimento previsto dalla legge.
art. 160 c.p.c.
Invocato dal ricorrente come norma sulla nullità della notificazione e del procedimento.
art. 354 c.p.c.
Applicato dalla Corte per la cassazione con rinvio al primo giudice a seguito della nullità della notificazione dell'atto introduttivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del primo e del secondo motivo di ricorso per nullità del procedimento e della sentenza per vizi processuali e motivazionali.
art. 337 ter c.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la deroga all'affidamento condiviso e il ricorso all'affido super-esclusivo.
art. 337 quater c.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al regime di affidamento del minore.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per denunciare un vizio di motivazione della sentenza d'appello.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo a tutela dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 24 Cost.
La Corte lo richiama per affermare che la notificazione serve a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.
L. 890/1982
Richiamata dal ricorrente nel dedurre la violazione della disciplina della notificazione a mezzo posta.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto giudiziario è funzionale a garantire contraddittorio e diritto di difesa; non è richiesta la conoscenza effettiva dell'atto, ma la sua legale conoscibilità secondo le forme di legge.
- L'invalidità del luogo in cui la notificazione è eseguita integra, di regola, una nullità sanabile e non un'inesistenza, salvo che manchi del tutto la consegna dell'atto o esso sia restituito senza esito.
- La procedura di notificazione ex art. 139 c.p.c. richiede la consegna a mani al destinatario o, in sua assenza, a soggetti espressamente indicati dalla norma nel luogo e nel comune previsti; non è consentita una notificazione al vicino mediante invio postale della copia dell'atto.
- Se l'ufficiale giudiziario attesta che il destinatario ha un domicilio di fatto altrove, la notificazione eseguita nel diverso luogo di residenza e l'invio dell'avviso a un soggetto diverso dal destinatario possono determinare una duplice nullità della sequenza notificatoria.
- La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo opera solo con la costituzione in giudizio del destinatario o con la rinnovazione della notificazione, non essendo sufficiente la mera prova di una conoscenza di fatto del procedimento.
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