Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2025 del 14/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia riguardava avvisi TARI relativi agli anni 2012-2016. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società concessionaria e rigettato il ricorso originario della contribuente. In Cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 197 e 198, della L. 197/2022 e di avere regolarmente versato le rate già scadute. La resistente non ha opposto nulla in senso contrario.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per effetto dell’adesione alla definizione agevolata e del deposito della relativa documentazione, la controversia rientrava tra quelle definibili ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022. Poiché non vi è stata opposizione dell’ente e il processo era pendente in camera di consiglio, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, in ragione dell’esito definitorio della lite.
Norme richiamate
art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022
"Le controversie definibili non sono sospese... il processo è dichiarato estinto... Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
Il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento degli importi dovuti comporta, nelle controversie pendenti, la declaratoria di estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio si definisce in modo estintivo per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è definibile ai sensi della disciplina di definizione agevolata e il contribuente deposita la domanda insieme alla prova del pagamento dovuto, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo.
- La mancata opposizione della controparte all’istanza fondata sulla definizione agevolata rafforza la declaratoria di estinzione, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate o, comunque, restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma applicata dal giudice.
- L’estinzione del processo per adesione a una definizione agevolata esclude, secondo la Corte, l’obbligo di versare l’ulteriore importo del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
Come è indicizzato
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