Cassazione Civile, Ordinanza n. 32594/2025 del 14/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario definito dalla commissione tributaria regionale in sede di rinvio da precedente ordinanza di cassazione. La CTR aveva rigettato l’appello del contribuente contro la decisione di primo grado, ma secondo il ricorrente la sentenza di rinvio non aveva esaminato il merito dei motivi di gravame. Il ricorso per cassazione è stato proposto con cinque motivi; dalla motivazione dell’ordinanza emerge come decisivo il terzo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e/o omessa pronuncia, poiché i giudici di merito si erano limitati a richiamare la precedente decisione della Corte di cassazione che aveva annullato la sentenza di secondo grado per un vizio processuale, senza affrontare le questioni devolute con l’appello. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, osservando che il giudice del rinvio non aveva affrontato il merito dell’appello e non aveva spiegato le ragioni del rigetto, limitandosi a un richiamo alla precedente decisione di cassazione, che però aveva annullato la precedente sentenza solo per un vizio processuale, lasciando impregiudicato il merito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
Impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione si configura quando la motivazione è totalmente mancante o solo apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Nel processo civile esige l’esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario richiede la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione; il suo mancato rispetto integra vizio di motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale, non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà se non nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
Ha modificato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 83 del 2012, rendendo operativa la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il giudice non espone le ragioni effettive della decisione e si limita a formule di stile o a richiami non coordinati con il dispositivo.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione resta confinato al rispetto del minimo costituzionale: sono censurabili solo la totale mancanza, l’apparenza, il contrasto irriducibile o l’incomprensibilità oggettiva della motivazione.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al decisum rescindente ma deve comunque riesaminare i punti di merito rimasti aperti; il richiamo alla precedente cassazione non sostituisce l’obbligo di decidere l’impugnazione devoluta.
- Se il giudice di merito omette di esaminare i motivi di appello, la sentenza può essere cassata per difetto assoluto o apparenza della motivazione, equiparabile a una sostanziale omissione di pronuncia.
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