Cassazione Penale, Ordinanza n. 05806/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Taranto che, su accordo con il pubblico ministero ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto però il ricorso generico e proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., dichiarandolo inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'accordo di patteggiamento su cui era stata pronunciata la sentenza impugnata
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice oggetto della sentenza di applicazione della pena
evocato dalla ricorrente come parametro per il mancato esame di eventuali cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio
base della dichiarazione di inammissibilità de plano del ricorso
limita i casi in cui è proponibile ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il ricorso è stato ritenuto proposto al di fuori di tali casi
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti tassativi previsti dalla legge; fuori da tali casi il ricorso è inammissibile.
- Il motivo che si limita a denunciare in modo generico il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., senza collocarsi nei ristretti confini di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento, non è scrutinabile nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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