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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06428/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche presuppone la presenza di elementi positivi, la cui assenza legittima il diniego.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione alla partecipazione alla condotta criminosa contestata. Con il primo motivo deduceva difetto di motivazione sulla valutazione della prova, sostenendo l'erroneità dell'individuazione del prevenuto e della riconducibilità a lui delle condotte ascritte. Con il secondo motivo censurava l'omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era generico e manifestamente infondato perché riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto indeducibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque sorretto da motivazione non illogica, avendo la Corte territoriale valorizzato l'assenza di elementi positivi a sostegno delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo; in mancanza, il loro diniego è legittimo se sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riprodurre censure già disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, è generico e può essere dichiarato inammissibile.
  • La doglianza sulla valutazione della prova deve confrontarsi in modo puntuale con il ragionamento probatorio del giudice di merito; non è sufficiente contestare in astratto la ricostruzione dei fatti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e la motivazione risulti non illogica.
  • Le censure attinenti al trattamento sanzionatorio non sono deducibili in cassazione se non si confrontano con una motivazione adeguata e specifica della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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