Cassazione Penale, Sentenza n. 00435/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. applicativa degli arresti domiciliari a carico di Andrea Fava per il reato di concorso in estorsione continuata aggravata, anche dal metodo mafioso (art. 416-bis). Il ricorso per Cassazione, proposto dagli avvocati Gregorio Viscomi e Sergio Rotundo, deduceva: 1) errata qualificazione giuridica del fatto e vizi di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 2) vizi di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis. Successivamente la difesa ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto è venuta meno la misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia/carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 500 alla cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., ritenendo che tale norma non operi distinzioni tra le differenti ipotesi di inammissibilità previste dagli artt. 606 e 591 cod. proc. pen. La Corte non è entrata nel merito dei motivi sostanziali, avendo rilevato la sopravvenuta mancanza di interesse.
Norme richiamate
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare il ricorso inammissibile.
La norma è stata interpretata nel senso che la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, senza distinzione tra le diverse fattispecie di inammissibilità.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo per segnalare le diverse ipotesi di inammissibilità previste dal codice; la Corte osserva però che l'art. 616 non opera distinzioni tra le ipotesi previste dall'art. 606 e quelle dell'art. 591.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per delimitare i limiti della motivazione richiesti per il ricorso; i motivi sono stati enunciati nei limiti richiesti da questa disposizione.
Rimarca l'aggravante di "metodo mafioso" contestata nell'atto originario; la sua sussistenza era oggetto di impugnazione, ma la Corte non si è pronunciata sul merito a causa della sopravvenuta inammissibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta cessazione della misura cautelare (o altra sopravvenuta carenza di interesse) può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; in tal caso la Corte può non entrare nel merito.
- La rinuncia o la sopravvenuta carenza di interesse può comunque comportare conseguenze economiche: la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), senza distinzione tra le diverse tipologie di inammissibilità.
- Nella dichiarazione di rinuncia è importante specificare se la sopravvenuta carenza di interesse sia imputabile o meno al ricorrente, perché la mancanza di tale specificazione può influire sulla valutazione delle sanzioni.
- Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia sul merito (es. contestare la qualificazione giuridica o l'aggravante 416-bis), valutare con attenzione la rinuncia: se la misura cautelare cade prima della decisione, l'impugnazione rischia di diventare inammissibile e il merito non sarà esaminato.
- Nell'impugnare misure cautelari o qualificazioni aggravate è fondamentale articolare motivi chiari e solidi nel rispetto dei limiti di motivazione previsti dall'art. 173 disp. att.; altrimenti si rischia di perdere l'occasione di ottenere una pronuncia di merito.
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