Cassazione Penale, Ordinanza n. 20267/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 9 novembre 2023. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in particolare, la determinazione della pena correlata al reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sia come pena base sia come pena per il reato satellite, sostenendo implicitamente l'insufficienza o l'illogicità della motivazione. È inoltre richiamato un ultimo motivo relativo al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990. La Corte osserva però che non risultava specificamente proposto gravame contro quel bilanciamento, rendendo il motivo manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la pena correlata al reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando il numero dei cessionari coinvolti, la serialità delle condotte e la capacità di procurarsi diverse tipologie di droga. Ha inoltre rilevato che non era stato proposto specifico gravame contro il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990, con conseguente manifesta infondatezza dell'ultimo motivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La pena per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti è ritenuta congruamente motivata alla luce della pluralità dei cessionari, della serialità delle condotte e della capacità di reperire diverse tipologie di droga.
Il giudizio di bilanciamento con l'aggravante non può essere utilmente censurato se non è stato proposto uno specifico gravame sul punto; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel controllo di legittimità sulla dosimetria della pena, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito valorizza elementi concreti e specifici della condotta, come pluralità dei cessionari, serialità delle cessioni e capacità organizzativa del soggetto agente.
- In materia di stupefacenti, la gravità del fatto e la conseguente quantificazione della pena per l'ipotesi di lieve entità possono essere sorrette da indicatori fattuali quali la reiterazione delle cessioni e la disponibilità di differenti tipi di sostanza.
- Il motivo di ricorso che investe il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è inammissibile o manifestamente infondato quando non risulta proposto uno specifico gravame sulla statuizione di merito contestata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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