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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09351/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento in Italia di una sentenza resa negli Stati Uniti, con la quale il resistente aveva ottenuto la condanna del ricorrente, in solido con una società, al risarcimento del danno per inadempimento di un contratto di lavoro, oltre a interessi, costi e spese legali. La Corte d'appello di Brescia ha accolto la domanda di delibazione ex art. 67 l. 218/1995, ritenendo rispettati i requisiti dell'art. 64 l. 218/1995: regolare notificazione dell'atto introduttivo al ricorrente, sua partecipazione al giudizio estero, mancata deduzione tempestiva del difetto di giurisdizione, definitività della sentenza straniera, assenza di contrasto con ordine pubblico e corretta autenticazione documentale mediante apostille. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: 1) nullità della decisione per violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 111 Cost., per avere la Corte d'appello riaperto l'istruttoria e invitato la controparte a produrre documenti; 2) violazione degli artt. 64 e 67 l. 218/1995 e 2697 c.c., per aver ritenuto sanato o comunque superato il vizio relativo alla notifica dell'atto introduttivo e alla partecipazione al giudizio estero; 3) violazione della Convenzione dell'Aja del 1961 e degli artt. 64, 67 l. 218/1995, per il preteso difetto di legalizzazione/apostille di atti stranieri; 4) violazione della Convenzione dell'Aja del 1965 e degli artt. 64, 67 l. 218/1995, per l'asserita irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo all'estero; 5) violazione degli artt. 64 e 67 l. 218/1995 e 2697 c.c. per la dedotta lesione del diritto di difesa, in particolare per la mancata comunicazione dell'ordine di integrazione dell'appello nel processo straniero.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo legittimo il potere del giudice di delibazione di richiedere integrazioni documentali per verificare d'ufficio i presupposti del riconoscimento della sentenza straniera, e ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione anche su una ratio autonoma: la partecipazione del ricorrente al giudizio estero senza eccepire la ritualità della vocatio in ius, con conseguente sanatoria o comunque irrilevanza della censura. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specificava adeguatamente il contenuto dei documenti contestati e perché la controparte aveva dedotto che gli atti erano muniti di apostille e traduzione giurata. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché investiva un accertamento di fatto della Corte d'appello sulla rituale notificazione personale dell'atto introduttivo; inoltre, la Convenzione dell'Aja consente la consegna volontaria dell'atto al destinatario. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, trattandosi di valutazione di merito non censurabile come violazione di legge, essendo stata ritenuta plausibile la comunicazione via e-mail del provvedimento di integrazione dell'appello, secondo una modalità richiesta e utilizzata nel giudizio straniero. È stata altresì respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per difetto di mala fede o colpa grave. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di disponibilità delle prove non impedisce al giudice di disporre integrazioni documentali quando debba verificare d'ufficio i presupposti di riconoscimento di una sentenza straniera.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude la violazione dell'onere della prova quando il giudice effettua controlli officiosi sui presupposti della delibazione e valorizza elementi documentali e processuali già acquisiti.

  • art. 111 Cost.

    Non risulta violato il principio di terzietà e contraddittorio per il solo fatto che il giudice solleciti la produzione di documenti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 64 l. 218/1995

    Il riconoscimento della sentenza straniera presuppone il controllo dei requisiti previsti dalla norma, compresa la regolare instaurazione del contraddittorio e l'assenza di violazioni dell'ordine pubblico processuale.

  • art. 67 l. 218/1995

    Nel giudizio di riconoscimento il giudice ha poteri officiosi di verifica dei presupposti e può acquisire documenti necessari alla decisione.

  • art. 4 l. 31 maggio 1995 n. 218

    Il difetto di giurisdizione del giudice straniero, se non tempestivamente dedotto nel processo estero, non può essere invocato per la prima volta davanti al giudice italiano quando avrebbe potuto incidere sul giudizio straniero.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    La dispensa dalla legalizzazione degli atti pubblici stranieri richiede l'apostille rilasciata dall'autorità competente; in mancanza, il documento non può essere considerato validamente autenticato.

  • Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

    L'atto può essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente; la notifica personale è quindi compatibile con la convenzione.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata per lite temeraria richiede la prova di mala fede o colpa grave, non ravvisata nel caso concreto.

  • artt. 232 e 215 c.p.c.

    Sono richiamati come esempi dell'ordinamento interno che prevedono conseguenze processuali analoghe alla contumacia o alla mancata collaborazione processuale nel sistema straniero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice italiano deve verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti dell'art. 64 l. 218/1995, potendo richiedere la produzione di documenti integrativi necessari a tale controllo, purché sia rispettato il contraddittorio.
  • La regolare instaurazione del contraddittorio nel processo straniero può risultare non solo dalla prova formale della notificazione dell'atto introduttivo, ma anche dalla partecipazione effettiva della parte al giudizio senza tempestive contestazioni sulla vocatio in ius o sulla giurisdizione.
  • Le censure in cassazione che investono l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla ritualità della notificazione, sull'autenticità documentale o sulla conoscenza degli atti non sono ammissibili se formulate come violazioni di legge e non come specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • La mancata legalizzazione di atti stranieri impedisce di attribuire loro efficacia probatoria solo quando il documento non sia assistito dall'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 1961; la contestazione deve essere specifica e riferita ai singoli documenti.
  • La violazione dell'ordine pubblico processuale ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera richiede una lesione manifesta e grave dei principi fondamentali del processo, non essendo sufficiente la divergenza tra il modello processuale straniero e quello italiano.
  • La responsabilità aggravata per lite temeraria richiede un accertamento di mala fede o colpa grave, che non può essere desunto automaticamente dalla sola soccombenza o dall'infondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionaleRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessarioGiudicato

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