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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25959/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una nota con cui la Regione aveva richiesto a una società che gestiva una cava il pagamento di contributi estrattivi per più annualità, previsti da leggi regionali campane. La società aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario sostenendo, tra l’altro, che parte dei crediti fosse prescritta e che la pretesa fosse anche priva di adeguata motivazione quanto al quantitativo di materiale estratto e quindi all’ammontare dovuto. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte: esclusa la debenza dei contributi per le annualità più risalenti per prescrizione, ritenuta interrotta per gli anni successivi da una nota della Regione, e ritenuta carente la motivazione sulla quantificazione per alcune annualità. In appello la Regione otteneva il riconoscimento della debenza per gli anni successivi al 2007, mentre restava ferma la declaratoria di prescrizione per il 2005-2007; veniva inoltre rigettato l’appello incidentale della società sulla prescrizione delle annualità ulteriori. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la decisione di merito avrebbe fondato la quantificazione su "schede statistiche" che, secondo la ricorrente, non erano mai state prodotte in giudizio, ignorando altresì altri documenti che deponevano per un volume estratto inferiore; 2) ancora violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere ritenuto interrotta la prescrizione sulla base di una nota del 28 ottobre 2013 che non avrebbe avuto i requisiti di una formale messa in mora; 3) omesso esame di fatti decisivi, sostanzialmente riproponendo il tema del travisamento della prova; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., poiché, a fronte della documentazione della stessa Regione che indicava un quantitativo inferiore, sarebbe spettato all’ente provare il maggior volume posto a base dell’atto impugnato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione solo apparente e da violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché la commissione regionale aveva affermato di fondare la decisione su schede statistiche che, secondo quanto non contestato dalla resistente, non risultavano in realtà prodotte in giudizio. La Corte ha richiamato il principio per cui il travisamento della prova, quando consista nell’attribuire decisività a un documento inesistente o mai acquisito al processo, integra di regola un errore revocatorio, salvo che si traduca in un vizio di motivazione al di sotto del minimo costituzionale; nel caso concreto, proprio perché la motivazione faceva leva su documenti non presenti in atti e non spiegava la loro efficacia probatoria, la sentenza è stata cassata. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il quarto motivo. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione non può fondarsi su prove non acquisite al processo; il giudice deve porre a base della decisione le prove effettivamente proposte e ritualmente presenti in atti. L’uso di un documento mai prodotto integra violazione della norma e, se accompagnato da motivazione apparente, comporta cassazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È ammissibile denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, quando il vizio della decisione si colloca sotto il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo sul fatto decisivo non è utilizzabile per censurare la mera valutazione della prova, ma può operare solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte, nel caso, ha ricondotto la censura al profilo del travisamento della prova e della motivazione apparente.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo di ricorso è stato dedotto in relazione alla distribuzione dell’onere probatorio sul quantum dovuto; la Corte non lo ha esaminato nel merito perché assorbito dall’accoglimento dei primi motivi.

Massime di principio

  • Il giudice di merito non può fondare la decisione su documenti che ritiene esistenti o acquisiti quando, dagli atti, risulta che tali documenti non sono stati prodotti: in tal caso la motivazione è apparente e la sentenza è nulla.
  • Il travisamento della prova è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui si traduca in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante; altrimenti resta confinato nell’errore revocatorio.
  • Non è censurabile in cassazione, come violazione di legge o vizio motivazionale, la sola diversa valutazione del contenuto di documenti ritualmente acquisiti, salvo che il giudice abbia completamente travisato l’esistenza stessa della prova.
  • Quando la censura investe sia l’inesistenza in atti del documento posto a base della decisione sia l’assenza di spiegazione sul suo valore probatorio, il vizio può essere qualificato come nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 115 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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