Cassazione Penale, Ordinanza n. 04290/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/04/2025, che li aveva ritenuti responsabili del reato di ricettazione. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità per il reato contestato. I ricorrenti lamentavano inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte di cassazione rileva che le doglianze sul merito motivazionale non sono ammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in censure sulla persuasività e adeguatezza della motivazione, ove questa sia logicamente esente da vizi manifesta illogicità o contraddittorietà. Quanto alle attenuanti generiche e alla pena, la Corte osserva che il giudice di merito aveva fornito una motivazione sufficiente, richiamando gli elementi ritenuti decisivi, e che tali censure non sono proponibili in sede di legittimità nei termini prospettati.
Norme richiamate
È il reato oggetto della declaratoria di responsabilità confermata in appello; la censura di legittimità non poteva mirare a una nuova valutazione del merito probatorio, in assenza di vizi manifesti della motivazione.
Le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono state ritenute non accoglibili in sede di legittimità, ove il diniego sia sorretto da motivazione priva di evidenti illogicità e basata sugli elementi ritenuti decisivi.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio o a contestare la maggiore o minore persuasività della motivazione, salvo che la motivazione presenti mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti decisivi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione omette del tutto la valutazione degli elementi decisivi oppure se risulta affetta da evidenti vizi logici; non è necessario che il giudice dia conto di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- La critica sulla dosimetria della pena non è consentita in cassazione quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito e la sentenza impugnata contenga una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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