Cassazione Penale, Sentenza n. 49254/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cesarano ha impugnato l'ordinanza che lo collocava nella cd. "area riservata" della Casa Circondariale di L'Aquila (anziché nella sezione ordinaria per detenuti sottoposti al regime ex art. 41‑bis), lamentando che la collocazione, protrattasi dal 2001, ledeva il principio di umanità del trattamento e la finalità rieducativa della pena. Denunciava condizioni di detenzione degradanti (alloggio al piano terra, scarsa aerazione e illuminazione, spazio socialità ridotto, passaggio angusto coperto da pannello in plexiglas, sala palestra di dimensioni tali da impedire l'esercizio fisico) e deduceva violazione e erronea applicazione degli artt. 14 e 41‑bis dell'ordinamento penitenziario in relazione all'art. 3 CEDU, oltre a vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata riguardasse criteri di distribuzione dei detenuti, materia collegata all'organizzazione e alla sicurezza penitenziaria e, quindi, rientrante nella discrezionalità amministrativa non sindacabile in cassazione salvo la dimostrazione di una effettiva lesione di diritti soggettivi. Il Tribunale di sorveglianza aveva acquisito informazioni dal D.A.P. e motivato l'allocazione sulla base dell'elevata pericolosità sociale e della caratura criminale del detenuto, nonché di reiterati tentativi di evasione. Le doglianze difensive sono state giudicate vaghe e generiche e non comprovanti una lesione concreta dei diritti; la presunta contraddittorietà sul locale palestra è stata ritenuta non adeguatamente spiegata dalla difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), artt. 35‑bis e 69
Norme richiamate come parametro procedurale per il reclamo e la regolamentazione del trattamento dei detenuti; utilizzate per inquadrare il rimedio esperito dal ricorrente e le modalità di reclamo interno
Regime detentivo speciale per detenuti di particolare pericolosità; il ricorrente invocava una illegittima applicazione/interpretazione di tale regime, mentre la Corte ha ritenuto che l'allocazione e le limitazioni connesse rientrassero nella discrezionalità amministrativa, purché non emergano concreti e attuali pregiudizi ai diritti
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai principi del trattamento; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a dimostrare violazioni riconducibili a tale disposizione
Art. 3 CEDU (Divieto di trattamenti inumani o degradanti)
Richiamato come parametro di conformità dei trattamenti detentivi; la Corte ha ritenuto che non fosse fornita prova di un trattamento configurante violazione dell'art. 3 CEDU
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento procedurale per la sintesi del motivo nel ricorso per cassazione; la Corte ha operato la compressione dei motivi nei limiti consentiti
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Criteri di cassazione relativi alla valutazione della motivazione (vizio di motivazione e contraddittorietà); il ricorrente invocava tali vizi ma la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non dimostrassero i vizi dedotti
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio per la statuizione di condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso e alla valutazione dell'elemento colpevole nella determinazione della sanzione
Massime di principio
- Le decisioni di allocazione dei detenuti all'interno dell'istituto, se fondate su esigenze di organizzazione e sicurezza, rientrano prevalentemente nella discrezionalità amministrativa e sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo dimostrazione di una lesione concreta e attuale di diritti soggettivi.
- Per ottenere successo in sede di legittimità è necessario documentare specificamente l'esistenza di una lesione attuale e grave di diritti (es. elementi probatori sulle condizioni materiali che configurino trattamenti inumani o degradanti), non limitandosi ad affermazioni generiche o descrizioni vaghe.
- Il giudice valuta se l'amministrazione penitenziaria abbia motivato la scelta, anche con riferimento alla pericolosità del detenuto o a precedenti tentativi di evasione: motivazioni di sicurezza adeguatamente documentate rafforzano la tenuta del provvedimento.
- Le doglianze circa la dimensione e l'idoneità degli spazi per l'attività motoria o la socialità devono essere specifiche e corredate da elementi di fatto (misure, confronti, referti) per costituire valido motivo di impugnazione; l'accertamento di tali profili può anche essere oggetto di rimedi specifici diversi dalla cassazione.
- In presenza di contestazioni sulle condizioni materiali di detenzione, possono sussistere rimedi alternativi (reclamo al magistrato di sorveglianza, istanze amministrative, ricorso alla Corte EDU) che possono essere più adeguati rispetto al ricorso per cassazione.
- La mera contraddittorietà apparente della motivazione deve essere puntualmente illustrata dalla difesa: enunciazioni generiche non soddisfano il requisito di specificità richiesto dall'art. 606 c.p.p.
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