Cassazione Penale, Sentenza n. 2628/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Carnago impugnava la conferma della condanna per tentata estorsione pluriaggravata (capo H), lamentando carenza, contraddittorietà e travisamento della motivazione della Corte d'appello, in particolare per presunta confusione fra due episodi distinti, per un errato esame dei fotogrammi di videosorveglianza e per il travisamento della presenza di un'arma e di un sacchetto contenente l'arma. Romeo proponeva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 270 c.p.p. per presunta inutilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento di ricettazione; 2) errata applicazione dell'art. 648 c.p. in ordine al dolo specifico della ricettazione (contestazione dell'elemento soggettivo e del fine di profitto); 3) carenza di motivazione della sentenza impugnata; 4) eccessività della pena e mancata motivazione dei criteri ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ezio Carnago ritenendo il motivo generico e non confrontato compiutamente con la motivazione dei giudici di merito; ha inoltre rigettato il ricorso di Giuseppe Romeo (il primo motivo non fondato, gli altri non consentiti) e confermato le condanne. In particolare: - Carnago: confermata la condanna per tentata estorsione pluriaggravata (capo H) alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e 2.200,00 euro di multa; ricorso dichiarato inammissibile e condanna alle spese; rilevati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. - Romeo: rigettato il ricorso; confermata la condanna per ricettazione (capo G) alla pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.000,00 euro di multa; condanna al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto lecita l'utilizzazione delle intercettazioni ritenendole "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento del reato di ricettazione e ha valutato congrua la motivazione e la determinazione della pena da parte del giudice di merito.
Norme richiamate
I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1
La Corte ha ritenuto applicabile la versione previgente alla modifica 2023 (procedimento iscritto nel 2021) e ha valorizzato le deroghe: le intercettazioni sono utilizzabili in altro procedimento se il reato rientra nelle ipotesi dell'art. 266, comma 1, e se i risultati sono "rilevanti e indispensabili". Ha quindi ritenuto che la ricettazione contestata rientrasse nella deroga e che le conversazioni fossero decisive per l'accertamento.
Richiamato come riferimento normativo per le deroghe all'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha interpretato che il delitto di ricettazione, per l'entità della pena prevista, rientra tra le fattispecie cui si applica la deroga prevista dall'art. 270 c.p.p.
Norma sostanziale che disciplina il reato di ricettazione. La Corte ha valutato che, alla luce del contenuto delle intercettazioni e degli elementi probatori, sussistevano tutti gli elementi del reato (disponibilità del bene, consapevolezza della provenienza illecita, fine di profitto).
Richiamato per i motivi di ricorso in Cassazione (lett. b, c, e). La Corte ha escluso la fondatezza o la consentibilità di vari motivi per mancata specificità, genericità o perché non affrontavano la motivazione dei giudici di merito.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena. La Corte ha ribadito la ampia discrezionalità del giudice di merito nella scelta della pena entro i limiti edittali e che è sufficiente un richiamo generico ai criteri di cui all'art. 133 (es. "pena congrua") quando la pena applicata è vicina al minimo edittale.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti rigettati o con ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Per impugnare con successo in Cassazione una sentenza penale basata su valutazioni di merito occorre confrontarsi puntualmente e specificamente con il percorso motivazionale dei giudici di merito: deduzioni generiche o la mera riproposizione della versione difensiva sono inidonee e rendono il motivo non consentito o inammissibile.
- Le intercettazioni disposte in un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento solo entro le deroghe previste dall'art. 270 c.p.p.: devono riguardare reati inclusi nelle eccezioni (es. quelli di cui all'art. 266, comma 1, o per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza) e risultare "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento del reato contestato.
- La qualificazione del fatto (es. distinzione tra tentata ricettazione e ricettazione consumata o tentata) e l'accertamento del dolo specifico richiedono una valutazione complessiva e motivata degli elementi probatori: per ottenere l'annullamento è necessario indicare errori logici o contraddizioni evidenti nella motivazione del giudice di merito.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena inflitta è nella parte bassa dell'intervallo edittale, una motivazione sintetica che richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p. è generalmente sufficiente.
- In sede di Cassazione, le censure processuali (es. sull'utilizzabilità delle prove intercettate) devono essere specifiche e corredate da argomentazione giuridica e fattuale dettagliata; una mera affermazione generica di inutilizzabilità o di carenza di motivazione è in genere inefficace.
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