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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25490/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

I resistenti avevano proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la dedotta irragionevole durata di un giudizio presupposto. La Corte d’appello di Roma aveva accolto la domanda, liquidando a ciascuno una somma a titolo di indennizzo. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2, comma 2-bis, e 2-quater L. n. 89/2001 e dell’art. 75 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse scomputato il periodo intercorrente tra il deposito del ricorso e la notifica alla parte resistente, periodo che andava escluso dal computo della durata; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte non avrebbe considerato i periodi da sottrarre al ritardo imputabile all’ufficio; (3) omesso esame di un fatto decisivo sul quantum dell’indennizzo, sostenendo che il ritardo era circoscritto e che avrebbero dovuto valorizzarsi alcuni fattori riduttivi o comunque liquidarsi l’importo parametrato a euro 400 per anno di ritardo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha interpretato l’art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001 nel senso che, quando la domanda di equa riparazione riguarda la posizione della parte che nel giudizio presupposto era resistente/appellata, il tempo da scomputare non coincide con il mero periodo di "totale assenza di trattazione", ma con quello che decorre dalla scadenza del termine per proporre l’impugnazione fino alla notifica dell’impugnazione stessa, poiché solo da quel momento la parte ha conoscenza della pendenza del grado successivo. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché ridetermini la domanda alla luce del principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1

    È la base del diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis

    Stabilisce i parametri di ragionevole durata del processo e il dies a quo del computo collegato al deposito del ricorso o alla notificazione dell’atto di citazione.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quater

    Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa; per la parte resistente/appellata tale periodo va riferito alla notificazione dell’impugnazione.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale del termine ragionevole del processo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per la censura di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata per i motivi di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato nelle eccezioni preliminari dei controricorrenti circa la presunta inadeguatezza dell’esposizione del ricorso.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte si soffermi autonomamente su tale norma.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 il computo della durata va effettuato distinguendo la posizione processuale della parte: per chi ha introdotto il giudizio rileva il deposito del ricorso, mentre per la parte che subisce l’impugnazione la pendenza del grado successivo assume rilievo dalla notificazione dell’impugnazione.
  • Ai fini dell’art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001 il periodo da escludere dal computo non coincide in modo generico con ogni fase di inattività, ma va individuato secondo la funzione della norma e secondo il momento in cui la parte ha effettiva conoscenza della pendenza del procedimento.
  • La disciplina Pinto è finalizzata a indennizzare il pregiudizio causato dalla irragionevole durata del processo imputabile alle disfunzioni dell’apparato statuale; ne consegue che non può essere computato nel ritardo un periodo in cui la parte resistente non ha ancora subìto alcun pregiudizio processuale conoscibile.
  • Quando un motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge è accolto, le censure ulteriori che dipendono dallo stesso punto della decisione restano assorbite.
  • In sede di liquidazione dell’equa riparazione, il giudice del rinvio deve riconsiderare il computo del ritardo applicando il corretto dies a quo per ciascuna parte processuale, se la decisione cassata abbia erroneamente unificato situazioni giuridiche non omogenee.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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