Cassazione Civile, Ordinanza n. 34697/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l’appello del contribuente e condannato l’appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito liquidandole complessivamente in Euro 500. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, delle tabelle parametriche allegate e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Secondo il ricorrente, la liquidazione era illegittima perché effettuata in modo omnicomprensivo per entrambi i gradi di giudizio, mentre la disciplina parametrica impone la liquidazione per fasi; inoltre l’importo riconosciuto era inferiore ai minimi consentiti, posto che il giudice non può ridurre i valori medi oltre il 50%.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la liquidazione complessiva e unitaria di Euro 500 per entrambi i gradi di merito contrastasse con l’art. 4 del d.m. 55/2014, nel testo applicabile ratione temporis, che impone la liquidazione per fasi e consente la diminuzione dei valori medi non oltre il 50%. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., ha rideterminato le spese del giudizio di primo e secondo grado nei rispettivi importi indicati in motivazione. Ha inoltre posto a carico dell’intimata le spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario come richiesto.
Norme richiamate
art. 4, comma 1 e comma 5
La liquidazione giudiziale del compenso/spese deve avvenire per fasi; il giudice deve avere riguardo ai valori medi tabellari e non può diminuirli oltre il 50%, salva la disciplina specifica richiamata nel provvedimento.
Ha modificato il d.m. 55/2014; la Corte applica il testo risultante da tali modifiche ratione temporis.
art. 15 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Norma invocata dal ricorrente in tema di spese nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione parziale.
Massime di principio
- Nel regime dei compensi parametrati, la liquidazione giudiziale delle spese va effettuata secondo le fasi previste dalle tabelle e non con un importo globale e indistinto riferito cumulativamente a più gradi di giudizio.
- Il giudice, nella liquidazione delle spese professionali o processuali, non può ridurre i valori medi tabellari oltre il limite massimo di diminuzione consentito dalla disciplina applicabile; una liquidazione inferiore integra violazione di legge.
- Quando l’errore riguarda solo la quantificazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione limitatamente a quel capo e provvedere direttamente alla nuova liquidazione nel merito.
- Nel processo tributario, la regolazione delle spese deve essere coerente con i parametri normativi vigenti e può essere censurata in cassazione per violazione della disciplina tariffaria applicabile.
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