Cassazione Penale, Sentenza n. 17605/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro conservativo sull'immobile di proprietà esclusiva dell'imputato per euro 60.000. Più motivi di cassazione: 1) vizio di procedibilità (si deduce che l'appropriazione indebita aggravata era procedibile a querela e la querela sarebbe tardiva, con richiamo alle modifiche legislative intervenute sul regime di procedibilità); 2) omissione di considerazione di precedenti atti/processi (civili e penali) e mancanza di fumus commissi delicti; 3) inosservanza del giudicato cautelare per identica istanza già respinta dal Tribunale di Pavia; 4) carenza della legittimazione della querelante (il danno sarebbe solo della società, non della socia in proprio); 5) carenza del danno (gli addebiti corrisponderebbero a utili anticipati dovuti al ricorrente); 6) mancanza del periculum in mora (l'immobile era in vendita per motivi economici e l'imputato è persona incensurata e di scarsa capacità di dispersione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha rigettato come manifestamente infondato il motivo relativo alla procedibilità (con analisi delle modifiche legislative e dell'applicabilità temporale delle diverse discipline) e ha dichiarato inammissibile la censura relativa ai procedimenti civili/penali paralleli. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata la censura circa la mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame, del fumus commissi delicti: la motivazione impugnata non ha adeguatamente risposto ai rilievi difensivi su questo punto e non ha considerato la giurisprudenza che consente il controllo del fumus in sede di riesame quando non sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio. Perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Piacenza per un nuovo esame specifico della sussistenza del fumus del reato contestato. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma richiamata come base delle censure di cassazione; la Corte ha valutato la fondatezza delle censure sollevate ai sensi delle lettere indicate (B ed E) e ne ha delimitato l'accoglimento.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Norma sostanziale del reato contestato; la qualificazione della fattispecie come appropriazione indebita aggravata è punto di riferimento per valutare il fumus e il regime di procedibilità.
art. 61, n. 11, cod. pen. (circostanza aggravante)
La qualificazione come aggravata ai sensi di tale comma incide sul regime di procedibilità: la presenza di aggravanti ad "effetto speciale" è decisiva per la procedibilità d'ufficio nelle diverse versioni normative succedutesi.
art. 649-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 10/4/2018 n. 36)
Ha modificato il regime di procedibilità per talune ipotesi di appropriazione indebita; la Corte ricorda che tale disciplina non si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, per effetto dell'art. 2 cod. pen.
d.lgs. 10/4/2018 n. 36, art. 11
Ha introdotto l'art. 649-bis; la Cassazione ne ricostruisce gli effetti nel tempo in combinazione con successive modifiche legislative.
legge 9/1/2019 n. 3, art. 1, comma 1, lett. v)
se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravita
Ha reinserito la procedibilità d'ufficio per i casi in cui il danno sia "di rilevante gravita"; la Corte indica che tale modifica ha avuto efficacia temporale limitata e poi è stata nuovamente soppressa da successivo intervento normativo.
d.lgs. 10/10/2022 n. 150, art. 2, comma 1, lett. q)
Ha soppresso l'inciso introdotto dalla legge n. 3/2019; quindi, al momento vigente, il reato è perseguibile d'ufficio solo se concorrono aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha applicato la successione normativa ai diversi periodi temporali dei fatti.
art. 2 cod. pen. (successione delle leggi nel tempo)
Principio applicato dalla Corte per stabilire quale regime di procedibilità operasse per le condotte commesse in periodi diversi: le modifiche successive non si applicano retroattivamente ai fatti già consumati.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di ciascun atto contestato: quando la disciplina della procedibilità è stata modificata nel tempo, per ogni singolo fatto si applica la normativa vigente alla data in cui quel fatto è stato commesso (art. 2 c.p.).
- In sede di riesame del sequestro conservativo il giudice deve valutare sia il periculum in mora sia il fumus commissi delicti; la questione del fumus non è preclusa in riesame se non è intervenuto decreto che dispone il giudizio (rinvio a giudizio) che abbia già operato una verifica giurisdizionale sulla fondatezza dell'accusa.
- Le decisioni civili o le archiviazioni di altri procedimenti penali su fatti o soggetti analoghi non impediscono automaticamente la misura cautelare in un procedimento diverso: occorre valutare la reale identità del fatto, delle parti e la portata vincolante del provvedimento precedente.
- La tempestività della querela si calcola dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza del motivo indebito della condotta, non semplicemente dalla possibilità tecnica di operare su un conto o bene.
- Se il giudice del riesame non risponde puntualmente alle censure difensive (in particolare sulla sussistenza del fumus), ciò può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame motivato.
- La legittimazione a proporre querela o azione civile va valutata in concreto: se il danno è esclusivamente patrimoniale della società, la socia deve dimostrare il danno personale (es. svalutazione della partecipazione o esposizione debitoria) per agire in proprio; altrimenti la petizione potrebbe essere infondata.
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