Cassazione Penale, Sentenza n. 13762/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione, denunciando l'illegittimità degli accertamenti ematochimici (sangue e urine) eseguiti su richiesta della polizia giudiziaria e non per ragioni sanitarie, l'avvertimento sulle facoltà difensive reso oralmente e la circostanza che il verbale di accertamenti urgenti, redatto dalla polizia due ore dopo il fermo e un'ora dopo gli accertamenti, era privo della firma dell'imputato. Si sostiene inoltre che il fermo sia stato casuale senza elementi di alterazione e si cita giurisprudenza che richiede un motivo ragionevole per disporre accertamenti tossicologici e per configurare il reato di rifiuto agli accertamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di prescrizione maturato il 22/04/2019), essendo la sentenza impugnata del 14/01/2019 antecedente alla maturazione della prescrizione. Per tale motivo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, ritenendo superfluo esaminare le questioni sostanziali e le nullità dedotte in ricorso. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità della pronuncia di assoluzione di merito ex art.129, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non sussistono evidenti circostanze che impongano la sola presa d'atto dell'assoluzione. Decisione resa il 04/11/2021.
Norme richiamate
art. 187, comma 1-quater e art. 186-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norme sostanziali richiamate come titolo di reato: contestato lo stato di alterazione psico-fisica per uso di oppiacei e cocaina alla guida e la violazione delle disposizioni specifiche per il neopatentato
Richiamato dal ricorrente quale norma procedurale connessa alle modalità di svolgimento di atti d'indagine; la Cassazione ha però ritenuto irrilevante l'approfondimento a causa della prescrizione
Norma invocata nel quadro delle censure procedurali sull'azione della polizia giudiziaria e sugli atti d'indagine; non esaminata nel merito per sopraggiunta estinzione del reato
Norma citata tra le disposizioni processuali tese a contestare la regolarità degli accertamenti urgenti; la sua disamina è stata resa superflua dalla prescrizione
114 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai profili di tutela delle facoltà difensive; contestazione sulla forma dell'avvertimento e sul consenso all'accertamento
art. 24 Cost.
Invocato quale garanzia costituzionale del diritto di difesa; il vizio prospettato non ha però impedito la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
Norma principale applicata dalla Corte di legittimità per rilevare d'ufficio la causa estintiva della prescrizione e disporre l'annullamento senza rinvio; la Corte ha altresì valutato che non sussistono i presupposti per una pronuncia di assoluzione ex comma 2
art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella firma del provvedimento (il provvedimento è stato firmato per impedimento del Presidente da un Consigliere)
Giurisprudenza richiamata (es. Sez.4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela; Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009)
Precedenti citati dal ricorrente e dalla Corte: Taglialatela sostiene che gli accertamenti tossicologici richiedono elementi di fatto che giustifichino il ragionevole sospetto; orientamenti di legittimità in materia di prescrizione impongono che, se la causa estintiva è già intervenuta, le nullità e le questioni di merito non siano più sindacabili in Cassazione e si proceda all'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, è intervenuta la prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio, senza esaminare le questioni di merito o le eventuali nullità processuali
- La rilevazione di nullità o vizi procedurali diventa spesso irrilevante in sede di legittimità se sussiste una causa estintiva del reato: la prescrizione prevale e impedisce il rinvio al giudice di merito
- Per contestare la legittimità di accertamenti sanitari (esami ematici e urine) è importante dimostrare l'assenza di un 'ragionevole motivo' o di elementi fattuali che giustifichino l'intimazione o l'accompagnamento in struttura sanitaria (ai sensi dell'orientamento Taglialatela)
- La mancanza di firma su un verbale o la redazione non contemporanea possono essere dedotte come vizi formali, ma il loro rilievo può essere attenuato o reso ininfluente se sopravviene la prescrizione
- La pronuncia di assoluzione di merito ex art.129, comma 2, cod. proc. pen. richiede l'evidenza immediata di circostanze tali da imporre l'assoluzione; in assenza di ciò la dichiarazione di estinzione per prescrizione conduce all'annullamento senza rinvio
- In situazioni analoghe, chi intende tutelare la regolarità procedurale dovrebbe sollevare tempestivamente le censure in sede di merito e in appello, documentando elementi che provino l'assenza di motivi per gli accertamenti sanitari; tuttavia il decorso dei termini di prescrizione può comunque determinare l'esito processuale indipendentemente dall'esito delle censure
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