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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29346/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/11/2020 deducendo: 1) violazione di legge per mancata riqualificazione del capo 3) (ricettazione, art. 648 c.p.) in appropriazione indebita di cose smarrite (art. 647 c.p.) o furto (art. 624 c.p.), atteso che egli avrebbe dichiarato di aver rinvenuto la tessera sanitaria nel luogo dello smarrimento; 2) erronea applicazione della legge penale e mancata valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 648, comma 2) perché i documenti avevano scarso valore e non erano stati posti in circolazione; 3) vizio di motivazione per non aver adeguatamente valorizzato lo stato di incensuratezza e aver negato le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis e art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: 1) la Corte territoriale ha motivatamente e logicamente attribuito il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) sulla base della non credibilità della versione difensiva e dell'indicazione che i documenti erano stati ricevuti da terzi che ne avevano acquisito illegalmente il possesso; 2) ha correttamente escluso la particolare tenuità considerando il danno patrimoniale e gli oneri per l'amministrazione derivanti dalla produzione della carta d'identità, ricordando che il valore del bene è elemento sussidiario nella valutazione della tenuità; 3) ha legittimamente negato le attenuanti generiche valutando insufficiente il mero stato di incensuratezza e l'assenza di elementi positivi a favore. Conseguentemente, il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In precedenza la Corte d'appello aveva dichiarato l'improcedibilità per prescrizione rispetto al capo 1) (art. 476 e 482 c.p.) e aveva inflitto per i capi 2) e 3) la pena di anni 1, mesi 5, giorni 10 di reclusione e €500,00 di multa.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Il reato di ricettazione è stato ritenuto integrato dalla ricezione di documenti provenienti da reato; la Corte ha fondato la qualificazione sulla valutazione della non credibilità della versione difensiva e sugli elementi probatori relativi alla provenienza criminosa dei documenti.

  • art. 647 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente come possibile riqualificazione (appropriazione indebita di cose smarrite), ma la Corte ha ritenuto non sussistente la fattispecie alla luce degli elementi probatori e della ricostruzione dei fatti.

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale alternativa (furto), ma non ritenuto applicabile dalla Corte di merito in presenza della fattispecie di ricettazione comprovata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte ha richiamato la riforma secondo cui lo stato di incensuratezza da solo non basta per concedere le attenuanti generiche; è necessario un quadro di elementi positivi che giustifichi la diminuzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Utilizzato per valutare la sussistenza dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la tenuità per il rilievo del danno non particolarmente lieve e degli oneri per la pubblica amministrazione.

  • art. 62, comma 3 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione dello stato personale dell'imputato (incensuratezza) e alla sua rilevanza ai fini delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto lo stato di incensuratezza non decisivo in assenza di altri elementi positivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato in ordine al rito di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (procedura adottata).

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato per la modifica dell'art. 62-bis; spiegazione giurisprudenziale che dopo la riforma l'incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La qualificazione di ricettazione si basa sulla valutazione complessiva degli elementi probatori e sulla credibilità delle dichiarazioni dell'imputato: una versione difensiva non credibile può giustificare la ricostruzione di ricezione di beni di provenienza illecita.
  • La riqualificazione in appropriazione di cose smarrite o in furto non può essere imposta in Cassazione se i giudici di merito hanno motivato in modo congruo la piena adesione alla fattispecie di ricettazione; la revisione dei fatti e della credibilità è limitata in sede di legittimità.
  • Per l'attenuante della particolare tenuità del fatto, il valore economico del bene è elemento sussidiario: se il bene non ha 'valore particolarmente lieve' la tenuità va esclusa; solo in caso di lieve consistenza economica si verifica la presenza degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi ex art.133 c.p.
  • Dopo la riforma del 2008 dell'art. 62-bis, il mero stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; il giudice può legittimamente negarle in assenza di altri elementi positivi a favore dell'imputato.
  • In sede di Cassazione non si rivedono gli accertamenti di fatto e le valutazioni sulla credibilità, salvo vizio logico-giuridico manifesto; i motivi basati su diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di Cassa delle ammende, pertanto occorre valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.

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