Cassazione Penale, Sentenza n. 29346/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/11/2020 deducendo: 1) violazione di legge per mancata riqualificazione del capo 3) (ricettazione, art. 648 c.p.) in appropriazione indebita di cose smarrite (art. 647 c.p.) o furto (art. 624 c.p.), atteso che egli avrebbe dichiarato di aver rinvenuto la tessera sanitaria nel luogo dello smarrimento; 2) erronea applicazione della legge penale e mancata valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 648, comma 2) perché i documenti avevano scarso valore e non erano stati posti in circolazione; 3) vizio di motivazione per non aver adeguatamente valorizzato lo stato di incensuratezza e aver negato le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis e art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: 1) la Corte territoriale ha motivatamente e logicamente attribuito il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) sulla base della non credibilità della versione difensiva e dell'indicazione che i documenti erano stati ricevuti da terzi che ne avevano acquisito illegalmente il possesso; 2) ha correttamente escluso la particolare tenuità considerando il danno patrimoniale e gli oneri per l'amministrazione derivanti dalla produzione della carta d'identità, ricordando che il valore del bene è elemento sussidiario nella valutazione della tenuità; 3) ha legittimamente negato le attenuanti generiche valutando insufficiente il mero stato di incensuratezza e l'assenza di elementi positivi a favore. Conseguentemente, il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In precedenza la Corte d'appello aveva dichiarato l'improcedibilità per prescrizione rispetto al capo 1) (art. 476 e 482 c.p.) e aveva inflitto per i capi 2) e 3) la pena di anni 1, mesi 5, giorni 10 di reclusione e €500,00 di multa.
Norme richiamate
Il reato di ricettazione è stato ritenuto integrato dalla ricezione di documenti provenienti da reato; la Corte ha fondato la qualificazione sulla valutazione della non credibilità della versione difensiva e sugli elementi probatori relativi alla provenienza criminosa dei documenti.
Invocato dal ricorrente come possibile riqualificazione (appropriazione indebita di cose smarrite), ma la Corte ha ritenuto non sussistente la fattispecie alla luce degli elementi probatori e della ricostruzione dei fatti.
Richiamato dal ricorrente quale alternativa (furto), ma non ritenuto applicabile dalla Corte di merito in presenza della fattispecie di ricettazione comprovata.
La Corte ha richiamato la riforma secondo cui lo stato di incensuratezza da solo non basta per concedere le attenuanti generiche; è necessario un quadro di elementi positivi che giustifichi la diminuzione.
Utilizzato per valutare la sussistenza dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la tenuità per il rilievo del danno non particolarmente lieve e degli oneri per la pubblica amministrazione.
Richiamato in relazione alla valutazione dello stato personale dell'imputato (incensuratezza) e alla sua rilevanza ai fini delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto lo stato di incensuratezza non decisivo in assenza di altri elementi positivi.
Applicato per la condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in ordine al rito di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (procedura adottata).
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125
Richiamato per la modifica dell'art. 62-bis; spiegazione giurisprudenziale che dopo la riforma l'incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche.
Massime di principio
- La qualificazione di ricettazione si basa sulla valutazione complessiva degli elementi probatori e sulla credibilità delle dichiarazioni dell'imputato: una versione difensiva non credibile può giustificare la ricostruzione di ricezione di beni di provenienza illecita.
- La riqualificazione in appropriazione di cose smarrite o in furto non può essere imposta in Cassazione se i giudici di merito hanno motivato in modo congruo la piena adesione alla fattispecie di ricettazione; la revisione dei fatti e della credibilità è limitata in sede di legittimità.
- Per l'attenuante della particolare tenuità del fatto, il valore economico del bene è elemento sussidiario: se il bene non ha 'valore particolarmente lieve' la tenuità va esclusa; solo in caso di lieve consistenza economica si verifica la presenza degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi ex art.133 c.p.
- Dopo la riforma del 2008 dell'art. 62-bis, il mero stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; il giudice può legittimamente negarle in assenza di altri elementi positivi a favore dell'imputato.
- In sede di Cassazione non si rivedono gli accertamenti di fatto e le valutazioni sulla credibilità, salvo vizio logico-giuridico manifesto; i motivi basati su diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di Cassa delle ammende, pertanto occorre valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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