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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06175/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate e reiterative le doglianze difensive, sia quanto alla lamentata incompatibilità del giudice sia quanto alla qualificazione giuridica della condotta come evasione dagli arresti domiciliari. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Le censure, secondo la Corte di cassazione, riproponevano sostanzialmente le stesse doglianze già formulate in appello. In particolare, veniva prospettata una pretesa incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p.; la Corte ha però rilevato che tale incompatibilità non era configurabile nel caso concreto, poiché il giudice persona fisica che aveva emesso la sentenza di primo grado non faceva parte del collegio d'appello. Inoltre, anche ove ipotizzata, l'eventuale incompatibilità non dedotta tempestivamente con ricusazione né rilevata con astensione non determina nullità. Quanto al merito, la ricorrente contestava la qualificazione della condotta come evasione, ma la sentenza impugnata aveva già ritenuto che l'allontanamento dal domicilio in giorni e orari diversi da quelli autorizzati integrasse il reato di cui all'art. 385 c.p., e non una mera violazione delle prescrizioni della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.p.

    L'eventuale incompatibilità del giudice, se non rilevata mediante astensione o tempestivamente fatta valere con ricusazione, non incide sulla capacità del giudice e non integra causa di nullità.

  • art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La mancata deduzione tempestiva dell'incompatibilità esclude che essa possa essere fatta valere come nullità della decisione.

  • art. 385 c.p.

    Integra il delitto di evasione l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari in un arco temporale incompatibile con la fascia oraria autorizzata dal provvedimento cautelare.

  • art. 276 c.p.p.

    La condotta che si risolve in una violazione delle prescrizioni della misura cautelare, e non in evasione, è sanzionabile sul piano cautelare; nel caso concreto la Corte esclude tale qualificazione.

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. non determina automaticamente nullità della decisione: occorre che sia effettivamente configurabile nel caso concreto e, comunque, che sia tempestivamente fatta valere con gli strumenti processuali previsti.
  • La condotta dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari integra evasione quando l'allontanamento avviene fuori dalle fasce orarie o dai limiti autorizzati in modo tale da risultare incompatibile con il titolo cautelare, non quando vi sia una mera irregolarità formale delle prescrizioni.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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