Cassazione Penale, Ordinanza n. 06110/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la motivazione sulla pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era già adeguata nella sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 22 febbraio 2024. Dal testo emerge che il gravame contestava la determinazione della pena e, in particolare, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Suprema Corte rileva però che la Corte territoriale aveva già adeguatamente motivato la pena, collocandola al minimo edittale, valorizzando la detenzione di quantitativi significativi di sostanze stupefacenti tra le più nocive e il rinvenimento di strumentazione idonea allo sviluppo dell'attività di cessione, nonché l'ampio numero di cessioni.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate o non riconosciute nella massima estensione quando la motivazione del giudice di merito valorizzi elementi fattuali significativi, come la gravità della condotta e l'ampio numero di cessioni.
La determinazione della pena è stata ritenuta congruamente motivata alla luce della gravità concreta del fatto, desunta dalla quantità di droga detenuta e dalla presenza di strumenti funzionali allo spaccio.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a censurare la dosimetria della pena quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua e non apparente, specie se la pena è stata già contenuta nel minimo edittale.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione può essere implicitamente e validamente sorretto dal richiamo a elementi di segno negativo desumibili dal fatto, come la quantità significativa di stupefacente, la disponibilità di mezzi per lo spaccio e la reiterazione delle cessioni.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla pena, è sufficiente che il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi fattuali rilevanti ex art. 133 c.p., senza necessità di un'analitica confutazione di ogni deduzione difensiva se la motivazione complessiva è coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06101/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06107/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06108/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06109/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06111/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06112/2025 del 14/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →