Cassazione Penale, Ordinanza n. 06108/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la deduzione difensiva sulla prescrizione perché, computando 212 giorni di sospensione, il termine non era maturato prima della sentenza di appello del 21 dicembre 2023. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Bari del 21 dicembre 2023. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il reato contestato, commesso il 23 marzo 2016, fosse già estinto per prescrizione al momento della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha invece rilevato che, considerando 212 giorni di sospensione del decorso della prescrizione, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo dopo la pronuncia della Corte d'appello, e quindi non poteva incidere sulla validità della sentenza impugnata. Di conseguenza il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
La prescrizione va calcolata tenendo conto delle cause di sospensione del relativo decorso; se il termine maturerebbe solo dopo la sentenza impugnata, la deduzione difensiva non può determinare l'annullamento della decisione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della prescrizione occorre computare anche gli eventuali periodi di sospensione del decorso del termine; solo se la prescrizione è maturata prima della decisione impugnata essa può essere utilmente dedotta in cassazione.
- Quando la prescrizione indicata dalla difesa risulta maturata soltanto dopo la pronuncia di merito, il ricorso che la invochi è inammissibile per difetto di decisività della causa estintiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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