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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06111/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 2 luglio 2024, che aveva riconosciuto la responsabilità per detenzione illecita di sostanza stupefacente, escludendo che la droga fosse detenuta per uso personale. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la valutazione di merito della Corte territoriale, sostenendo che la motivazione non fosse adeguata nel qualificare la detenzione come illecita; la Corte di cassazione rileva però che il giudice di appello aveva motivato analiticamente richiamando le osservazioni della polizia giudiziaria sulla condotta dell'imputato e la non plausibilità delle spiegazioni fornite per giustificare il possesso della somma di denaro rinvenuta in suo possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente e analiticamente motivata sia quanto alla ricostruzione della detenzione di droga non per uso personale, sia quanto alla valutazione delle condotte osservate dalla polizia giudiziaria e alla incongruità delle giustificazioni rese dall'imputato in ordine al denaro rinvenuto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La detenzione di sostanza stupefacente è stata ritenuta illecita e non finalizzata all'uso personale sulla base degli elementi valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la Corte di appello ha fornito una motivazione analitica e coerente sulla qualificazione della detenzione di stupefacente come non destinata all'uso personale, il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la valutazione di merito è inammissibile.
  • La motivazione del giudice di merito può fondarsi legittimamente sulle osservazioni della polizia giudiziaria e sulla valutazione di implausibilità delle spiegazioni addotte dall'imputato, se tali elementi sono tra loro coerenti e logicamente raccordati.
  • La deduzione difensiva che il possesso dello stupefacente sia per uso personale deve confrontarsi con tutti gli indici fattuali valorizzati dal giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova rivalutazione del compendio probatorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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